Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16619 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16619 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANELLI CATALDO nato il 30/06/1979 a TORINO

avverso la sentenza del 21/06/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 07/12/2017

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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Torino, in parziale
accoglimento dell’impugnazione dell’imputato, ha ridotto la pena inflitta dal Tribunale di
Torino, in esito a giudizio abbreviato, a Cataldo Anelli in relazione al reato di cui all’art.
73, comma 4, d.P.R. 309/90 (per avere detenuto a fine di spaccio, all’interno della
propria abitazione, grammi 209,3 di sostanza stupefacente del tipo hashish),
rideterminandola in anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 2.000,00
di multa.

il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, stante la modesta
gravità dei propri precedenti penali, la cui concessione avrebbe consentito di mitigare
l’asprezza sanzionatoria conseguente al riconoscimento della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessaria una analitica
valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili
dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti,
rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. Il preminente e decisivo rilievo accordato
all’elemento considerato implica infatti il superamento di eventuali altri elementi,
suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente disattesi e
superati. Sicché anche in sede di impugnazione il giudice di secondo grado può trascurare
le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia individuato, tra
gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della
connotazione negativa della personalità dell’imputato e le deduzioni dell’appellante siano
palesemente estranee o destituite di fondamento (cfr. Sez. 6, n. 34364 del 16.6.2010,
Giovane, Rv. 248244; Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172; Sez. 3, n.
28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
L’obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state
prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una
valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior
rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni
preponderanti della decisione non può, purché congrua e non contraddittoria, essere
sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato.
La corte territoriale, sia pure con motivazione stringata, ha negato la
concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione dei precedenti penali,
sottolineando la particolare pervicacia criminale dell’imputato, sorpreso nella detenzione

1

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando

di sostanza stupefacente (oltre che di un bilancino di precisione e della somma di euro
3.460,00) in occasione dell’accesso alla sua abitazione per l’esecuzione di un titolo penale
definitivo.
Ha quindi ritenuto assolutamente prevalente il richiamo alla personalità negativa
dell’imputato, quale emergente dai suoi precedenti e dalle circostanze e modalità della
condotta, per negare l’invocato beneficio.
Si tratta di motivazione pienamente idonea a dar conto del percorso
argomentativo seguito e immune da vizi, non sindacabile sul piano del merito nel giudizio

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata
in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

di legittimità, con la conseguente manifesta infondatezza del ricorso.

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