Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16617 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16617 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OSAWE BILLY nato il 04/04/1970 a NIGER( NIGERIA)

avverso la sentenza del 21/04/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto:

– – che la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 21/04/2017, ha confermato la sentenza del
Tribunale di Civitavecchia di condanna di Osawe Billy per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n.
309 del 1990 per avere illegalmente introdotto nel territorio italiano sostanza stupefacente del
tipo cocaina;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato lamentando con un unico motivo

Corte omesso di tenere conto della situazione di disagio esistenziale e di estrema indigenza che
ha spinto l’Osawe ad introdurre la droga in Italia ed in punto di commisurazione della pena,
avendo omesso di tenere conto della ridotta gravità della condotta;
– – che il motivo è inammissibile posto che, al fine del diniego delle attenuanti generiche, il
Giudice non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione,
ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata (Sez. 3,
n. 6877 del 26/10/2016, dep. 14/02/2017, S., Rv. 269196), e posto che la Corte ha nella
specie adeguatamente motivato con riferimento alla gravità del fatto (avente ad oggetto 1.200
dosi medie) e alla capacità a delinquere del colpevole stante il necessario collegamento con
soggetti terzi, non essendo d’altra parte emerso alcun elemento favorevole;
– -che la motivazione adottata dalla Corte d’Appello risulta parimenti adeguata anche in punto
di commisurazione della pena, atteso che è consolidato in giurisprudenza che nel caso in cui
venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, come nel caso di specie, ovvero di soli
tre mesi superiore al minimo edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione
da parte del giudice, essendo sufficiente ai fini dell’individuazione del parametro valutativo
quanto indicato dal giudice ai fini del diniego delle attenuanti generiche (Sez. 3, n. 38251 del
15/06/2016, dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949);
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
– – che, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non
potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno
2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in
favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2017

vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche avendo la

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