Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16615 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16615 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COMMISSO FRANCESCO nato il 09/11/1963 a MARINA DI GIOIOSA IONICA

avverso la sentenza del 22/03/2017 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 07/12/2017


Ritenuto:

– – che il Tribunale di Milano, con sentenza del 22/03/2017, ha applicato, su sua richiesta, a
Francesco Commisso la pena di anni tre di reclusione ed euro 3.000 di multa per i reati di cui
all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 perché illecitamente deteneva, al fine di cessione a terzi,
grammi 65,4 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e grammi 8,4 di sostanza stupefacente
del tipo marijuana;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato lamentando violazione dell’art.

valutazione della prova, di prendere in considerazione ogni singolo fatto emerso nel corso del
processo al fine di effettuare una valutazione complessiva del fatto che tenga in considerazione
anche le diverse ricostruzioni processuali effettuate dalle parti;
– – che il motivo è inammissibile;
– – che infatti questa Corte ha ripetutamente affermato che la sentenza del giudice di merito
che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto
il profilo della motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. (da ultimo, Sez.5, n.
31250 del 25/06/2013, dep. 22/07/2013, Fede, Rv. 256359);
– -che nella specie, inoltre, il giudice ha verificato ed escluso, attraverso il riferimento alla
mancanza dei presupposti di cui all’art. 129 cit., stante il contenuto del verbale di arresto, del
verbale di perquisizione e sequestro e della confessione resa in sede di udienza di convalida in
atti, la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo dunque ulteriori e più analitiche
disamine al riguardo (tra le altre, Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 17/02/2012, Alba, Rv.
252085);
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
— che, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non
potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno
2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in
favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2017

125 comma 3 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso, nella

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