Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16611 del 07/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16611 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HAMADI MAMADEI nato il 10/01/1987
avverso la sentenza del 27/09/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;
Data Udienza: 07/12/2017
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Firenze ha confermato
la sentenza del 14/5/2015 del Tribunale di Firenze, con cui Hamadi Hamadei era stato
condannato, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione
ed euro 300,00 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73,
comma 5, d.P.R. 309/90.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per
dovuta a un impedimento involontario, essendo stato ristretto nel carcere di Sollicciano;
nonostante ciò il processo era stato celebrato egualmente, pur non essendo stata
disposta la sua traduzione.
Ha, inoltre, lamentato l’eccessività della pena, determinata senza tenere conto
del suo stato di bisogno e delle sue condizioni personali e finanziarie, che avevano
determinato la commissione dei reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile a causa della sua genericità.
La censura relativa alla eccepita nullità della sentenza impugnata, a causa della
mancata partecipazione dell’imputato al giudizio di secondo grado, che sarebbe stato
impossibilitato a presenziarvi in quanto detenuto, è inammissibile a causa della sua
genericità, non avendo il ricorrente precisato quando si sia trovato ristretto e se abbia
fatto istanza di essere tradotto dall’istituto di detenzione in cui si trovava per poter
partecipare al giudizio (non avendo eccepito alcunché in ordine alla rituale notificazione
del decreto di citazione per il giudizio di appello), cosicché non è dato rilevare la
verificazione di alcuna nullità, non essendo stati specificati il periodo di detenzione e la
sua corrispondenza con le udienze del giudizio di appello, né la formulazione di richieste
di alcun genere alla Corte d’appello (posto che il ricorrente non ha affermato di essere
stato all’oscuro di tale giudizio, cfr., a proposito della necessità di una manifestazione
della volontà di comparire all’udienza, Sez. 2, n. 48704 del 6/12/2012, Romano, Rv.,
253847).
cassazione, eccependone la nullità a causa della sua mancata partecipazione al giudizio,
La doglianza relativa alla misura della pena è anch’essa insanabilmente generica,
in quanto consiste nella generica lamentela in ordine alla eccessività della pena, disgiunta
dalla individuazione di vizi o incompletezze della sentenza impugnata, e risulta, quindi,
anch’essa inammissibile per difetto della necessaria specificità, sia intrinseca, sia
estrinseca, essendo priva di qualsiasi confronto, tantomeno critico, con la motivazione
della sentenza impugnata.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso a causa della sua genericità.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
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proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017
Il Consigliere estensore
Il Presidente
spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.