Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1661 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1661 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) GALEOTALANZA FLORIO N. IL 17/02/1983
avverso l’ordinanza n. 4491/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
19/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLK;
1/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 28/11/2012

Secondo la denuncia dell’imprenditore Santulli Martino, egli aveva ricevuto in più rate da Cava
Biagio la somma di 150.000 euro per la costruzione di un lotto di appartamenti, con l’intesa
che oltre alla restituzione del denaro uno gli sarebbe stato consegnato dopo l’ultimazione. Nel
2008, quando il Cava venne arrestato, i solleciti per la riscossione erano continuati dal figlio
Biagio, già latitante, per il tramite di Acunzo Aniello, detto ‘o bidone. In particolare gli incontri
erano stati tre, uno presso un deposito di mattonelle sito nei pressi del distributore di benzina
del Galeotalanza, gli altri due in un terreno poco distante dove egli era stato condotto in auto
dallo stesso Galeotalanza (presso il quale più volte si era recato perché riferisse al Cava che
egli non si era dimenticato del debito), che aveva presenziato all’incontro insieme all’Acunzo.
Di qui la conferma del quadro indiziarlo e delle esigenze cautelari.
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge materiale e processuale e
vizio di motivazione: inesistente il reato contestato, laddove il Galeotalanza prestava aiuto al
Santulli e non al Cava (peraltro condannato come partecipe e non come capo del sodalizio di
camorra); superfluo nell’occorso l’intervento del Galeotalanza, vista l’estrema vicinanza al suo
distributore dei luoghi in cui erano avvenuti gli incontri; incongrua l’aggravante dell’art. 7 L
203/91, laddove l’incontro era per il rimborso di un prestito del tutto personale e andava se
mai contestato il capoverso dello stesso art. 378 cp; essendo il Cava e il Galeotalanza cugini
tra loro, era anche invocabile l’esimente dell’art. 384 cp (profilo rappresentato al pari di altri in
apposita memoria, ignorata dal giudice del riesame); assenti le esigenze cautelari, vista anche
l’incensuratezza del soggetto e la modestia del fatto. Chiedeva l’annullamento.
All’udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso. Nessuno
compariva per il ricorrente.
Il ricorso, infondato, va respinto.
E’ giurisprudenza pacifica di legittimità in tema di misure cautelari personali (Cass., Sez. Un.,
sent. n. 11 del 22/3/00, rv. 215828, Audino), che allorché sia denunciato, con ricorso per
cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine
alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Suprema Corte spetta il compito di
verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso
ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno
indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la
congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai
canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento dei risultati probatori.
Nel caso in esame ciò è avvenuto, il giudice di merito avendo rappresentato in modo adeguato,
logico e corretto la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato. Al di là della natura
lecita o meno del credito vantato dal Cava nei confronti del Santulli, resta lo status di latitante
che all’epoca Salvatore Cava rivestiva (succeduto al padre Biagio dopo la carcerazione di
quest’ultimo) e che l’odierno indagato certo conosceva (ne fanno fede le cautele osservate in
ciascuno degli incontri). Mera asserzione affermare che egli favorisse il Santulli e non il Cava,
che peraltro era suo cugino, laddove il ruolo attribuitogli è quello dell’intermediario (agendo
quindi in favore di entrambi), come testimonia anche la logistica degli incontri (ben tre), tutti
vicini al suo distributore di carburanti (il che rendeva particolarmente utile il suo apporto).
1

Con ordinanza 19/6/12 il Tribunale del riesame di Napoli confermava l’ordinanza di custodia
cautelare in carcere emessa il 4/6/12 dal Gip di quel Tribunale nei confronti di Galeotalanza
Florio per il reato (in Vallo di Lauro, l’anno 2008) di favoreggiamento personale aggravato ex
art. 7 L 203/91 in pro di Cava Salvatore, esponente di vertice dell’omonimo clan camorristico
al tempo latitante.

Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali (art. 616 cpp).
Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere, va disposto ai sensi dell’art. 94, co. Iter, n. att. cpp_
Pqm
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto
penitenziario ai sensi dell’art. 94, co. 1-ter, n. att. cpp_
Roma, 28/11/12
Il

Il Presidente
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0

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Quanto alla qualificazione dei fatti, corretta quella di favoreggiamento personale aggravato ex
art. 7 L n. 203/91, l’ipotesi del capoverso dell’ad. 378 cp (che potrebbe anche concorrere: v.
per tutte Cass., V, sent. n. 16556/10, rv. 246952) operando quando il favoreggiamento è in
pro di un singolo appartenente ad un’associazione mafiosa, mentre nel caso di specie Salvatore
Cava, indagato per associazione di tipo mafioso ed estorsioni aggravate dalla mafiosità, era
esponente di vertice dell’omonima famiglia camorristica autonomamente operante nella zona di
Vallo di Lauro dopo la scissione dai Graziano avvenuta negli anni ’80 prima denominati insieme
“il gruppo dei Quindiciari” dal nome del comune di origine). Agevolare la latitanza del capo di
una compagine criminale che, come quella dei Cava, controlla in modo capillare il territorio di
competenza significa favoreggiare la compagine stessa. Oggettivamente estranea al caso in
esame (al di là dell’insufficiente rapporto di parentela ex art. 307 cp) la causa di non punibilità
dell’art. 384 cp, non vedendosi in situazione di necessità. Conseguenti le esigenze cautelari,
non escluse, per la gravità del contesto associativo, dall’incensuratezza del soggetto indagato e
dalla pretesa modestia del fatto contestato.

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