Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16609 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16609 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
BIANCHINI ROBERTA nato il 09/07/1964 a LUCCA
SALVETTI NICOLA nato il 16/05/1972 a LUCCA
BARTOLI MAURO VITTORIO nato il 14/07/1961 a LUCCA

avverso la sentenza del 21/11/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 07/12/2017

A.

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Firenze, in parziale
riforma della sentenza del 9/9/2015 del Tribunale di Lucca, con cui Roberta Bianchini,
Nicola Salvetti e Mauro Bartoli erano stati condannati alla pena di giorni dieci di arresto
ed euro 5.000,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 44, lett. c), d.P.R.
380/2001 (per avere, nelle loro vesti di proprietario la Bianchini, costruttore il Salvetti e
direttore dei lavori il Bartoli, realizzato un ampliamento di una autorimessa e di un
porticato, in totale difformità o in mancanza del permesso di costruire), ha convertito la

complessivi euro 7.500,00 di ammenda per ciascun imputato e confermando nel resto la
sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione
tutti e tre gli imputati, lamentando la violazione dell’art. 131 bis cod. pen. e l’insufficienza
della motivazione, per la mancata esclusione della particolare tenuità del fatto
nonostante lo stesso consistesse nella realizzazione di un modesto ampliamento di una
autorimessa e di un portico e nella costruzione di una colonna di sostegno, difformi per
soli 6 metri quadrati rispetto al permesso di costruire, tanto che il Comune di Lucca
aveva ritenuto di non disporre la demolizione di tali opere, applicando solamente una
sanzione pecuniaria; hanno, inoltre, sottolineato la assoluta occasionalità del fatto,
essendo tutti e tre gli imputati incensurati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Esso è, infatti, diretto a censurare una valutazione di merito compiuta dalla
Corte d’appello, che, nel disattendere la richiesta formulata con l’atto di impugnazione, di
applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. per la particolare
tenuità del fatto, ha ritenuto grave la lesione al bene protetto, anche in considerazione
del significativo scostamento volumetrico rispetto a quanto indicato nella denuncia di
inizio attività: si tratta di valutazione di fatto non censurabile sul piano del merito nel
giudizio di legittimità.
Alla Corte di cassazione è, infatti, preclusa la possibilità non solo di sovrapporre
la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi,
ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione
mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri
modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000,
Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da
contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia
1

pena detentiva nella pena pecuniaria di specie corrispondente, rideterminandola in

pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o
un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n.
12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C.
in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata;
Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
E’ appena il caso di aggiungere che difetta, nel caso in esame, anche il requisito
della non abitualità dell’offesa, essendo state realizzate più opere difformi dalla denuncia
di inizio attività presentata, e cioè un aumento della superficie della autorimessa, un

poste in essere con condotte autonome, che determina l’esclusione della non abitualità
delle stesse, e con essa anche della particolare tenuità dei fatti.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta
infondatezza delle doglianze cui è stato affidato.
L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale
prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta
inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di
impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una
eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione
impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez.
un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli,
Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del
20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017
Il Consigliere estensore

maggior ampliamento del porticato e una colonna di sostegno, e dunque più violazioni

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