Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16607 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16607 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JUSTINIANO JUSTINIANO NOHEMY nato il 19/05/1986 a SANTACRUZ( BOLIVIA)

avverso la sentenza del 08/06/2017 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto:

– – che il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 08/06/2017 ha applicato, su sua richiesta,
a Justiniano Justiniano Nohemy la pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione ed euro 14.000 di
multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 perché importava nel
territorio nazionale ed illecitamente deteneva sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso
complessivo di 2.590,190 grammi;

in punto di sussistenza di causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., e in punto di
congruità della pena e di qualificazione del fatto contestato;
– – che il motivo è inammissibile posto che in tema di patteggiamento la motivazione della
sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 cod. proc.
pen. può anche essere meramente enunciativa poiché la richiesta di applicazione della pena
deve essere considerata come ammissione del fatto ed il giudice deve pronunciare sentenza di
proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la
presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta
di applicazione della pena (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, dep. 16/10/2015, Ayari, Rv.
264595);
– – che in ogni caso il Tribunale ha esaustivamente motivato in punto di assenza dei presupposti
per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. richiamando l’attività di indagine svolta dalla
Polizia Giudiziaria da cui emerge l’attribuibilità all’imputata della condotta in esame;
– – che la censura sulla congruità della pena è inammissibile perché col ricorso per cassazione
non possono dedursi, in tema di patteggiamento, questioni diverse dall’illegalità della pena
applicata (Sez. 3, Sentenza n. 10286 del 13/02/2013, dep. 06/03/2013, Matteliano, Rv.
2549809);
– – che in punto di pretesa di riqualificazione del fatto il ricorso è infine del tutto generico;
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
– – che, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non
potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno
2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in
favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2017
Il Consigl re estensore

Il Presidente

– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputata lamentando vizio di motivazione

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