Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16605 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16605 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VELARDE ROLDEN CRUZ nato il 09/09/1972

avverso la sentenza del 26/04/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto:

– – che la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 26/04/2017, ha confermato la sentenza
del G.u.p. del Tribunale di Padova di condanna di Velarde Rolden Cruz per i reati di cui all’art.
73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere ceduto a Morillo Danyelle un quantitativo
di gr. 0,198 netti di sostanza stupefacente del tipo Metanfetamina (capo a) e, sempre a
Morillo e ad altro soggetto non identificato, un quantitativo imprecisato di Anfetamina (capo

– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato lamentando, con un primo
motivo, l’omessa motivazione in punto di sussistenza di prove idonee a fondare la penale
responsabilità in relazione al reato di cui al capo b) nonché la violazione degli artt. 192 e 546
cod. proc. pen. per avere la Corte ritenuto attendibili le dichiarazioni del teste Morillo, in verità
nemmeno in grado di indicare con certezza la data e l’ora dei fatti;
– – che con un secondo motivo lamenta vizio di motivazione in punto di commisurazione
dell’aumento di pena per il reato sub b), operata su elementi accidentali del fatto in assenza di
piena prova sugli elementi costitutivi del reato;
– – che il primo motivo è inammissibile posto che la Corte d’Appello ha motivato in modo logico
e completo in punto di attendibilità del testimone Morillo avendone richiamato la coerenza
intrinseca, l’estraneità rispetto all’attività di spaccio ed il riscontro con quanto percepito
direttamente dalla polizia giudiziaria e con il possesso di ingente somma di denaro da parte
dell’imputato privo di attività lavorativa;
– – che dal giudizio di attendibilità del testimone deriva conseguentemente l’utilizzabilità delle
dichiarazioni ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’imputato che, anche in
considerazione dell’adozione del rito abbreviato, ben può fondarsi esclusivamente su queste;
– – che il secondo motivo di ricorso è inammissibile posto che la Corte d’Appello ha
adeguatamente motivato in punto di commisurazione della pena avendo richiamato la
presenza di precedenti penali, la pluralità degli episodi di spaccio, la natura della sostanza, in
ragione del raggiungimento della prova dei fatti principali, come indicato al punto precedente;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
– – che, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non
potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno
2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in
favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

b);

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2017

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