Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16604 del 07/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16604 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HANANE NABIL nato il 19/05/1976 a CASABLANCA( MAROCCO)

avverso la sentenza del 14/03/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto:

– – che la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 14/03/2017, ha confermato, quanto
all’affermazione di responsabilità, la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Treviso di condanna di
Hanane Nabil per plurime violazione degli artt. 73, comma 1, e 73, comma 4, del d.P.R. 309,
per avere ceduto a terzi diverse dosi di quantità stupefacente del tipo cocaina ed eroina;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato lamentando, con un primo
motivo, il travisamento degli elementi posti alla base dell’affermazione di responsabilità

condotta di cessione di stupefacenti contestata all’imputato;
— che in particolare, dalle dichiarazioni del Pelosin altro non emergerebbe che lo svolgimento
da parte dell’Hanane di un’attività di vendita di abbigliamento e la restituzione allo stesso
Pelosin di un quantitativo di stupefacente accidentalmente dimenticato da questi presso
l’abitazione dell’imputato;
— che le dichiarazioni del Rebuli sarebbero inverosimili perché riferirebbero di cessioni
avvenute nel momento in cui l’Hanane si trovava in Marocco;
– – che infine lamenta violazione di legge nella commisurazione della pena e nel mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche giustificato dal numero cessioni e dalla durata
dell’attività di spaccio, non avendo invece la sentenza valorizzato l’assenza di sequestri a
carico dell’imputato e la natura di “droga parlata” dello stupefacente in oggetto;
– – che il primo motivo è inammissibile attesa la sostanziale pretesa di “rilettura” dei fatti a
fronte dei limiti a cui soggiace il giudizio di legittimità, che impediscono in questa sede di
effettuare una nuova valutazione degli elementi posti alla base della decisione ma consentono
esclusivamente un controllo sulla completezza, logicità, non contraddittorietà della motivazione
(ex multis , Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n.
10951 del 15/03/42006, dep. 29/03/2006, Casula, Rv 233708);
– -che in ogni caso la Corte d’Appello ha adeguatamente motivato in punto di attendibilità,
intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni poste a fondamento della penale responsabilità
dell’imputato (le dichiarazioni del Pelosin in ordine ad una consegna effettuatagli in presenza
del padre sono state ritenute precise e concordanti con il contenuto criptico delle conversazioni
captate e con le risultanze dei servizi di osservazione, mentre le dichiarazioni del Rebuli, sulla
cui attendibilità non ha inciso la circostanza che lo stesso non possedesse il numero di telefono
dell’imputato, sempre agevolmente reperibile, sono compatibili con la permanenza in Marocco
di quest’ultimo atteso che l’inizio del rapporto con l’imputato è stato dal teste individuato in un
periodo successivo al gennaio 2016) e di inverosimiglianza della ricostruzione alternativa
fornita dalla difesa;
– – che inammissibile per manifesta infondatezza è pure la doglianza avente ad oggetto il
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena avendo la

dell’Hanane, tra cui le dichiarazioni dei testi-acquirenti Pelosin e Rebuli assunte a prova della

Corte d’Appello tenuto correttamente conto in senso ostativo della durata, del numero delle
cessioni e della disponibilità di diverse sostanze;
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
– – che, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non
potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno
2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2017

Il Consiglier. estensore
Gasto

dreazza

Il Presidente
Al Cavallo

favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA