Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16603 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16603 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANDREOS ALESSANDRO nato il 03/08/1986 a TOLMEZZO

avverso la sentenza del 11/05/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto:

– – che la Corte d’Appello di Trieste, con sentenza del 11/05/2016, ha confermato, quanto
all’affermazione di responsabilità, la sentenza del Tribunale di Udine di condanna di Andreos
Alessandro per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 per avere illecitamente
ceduto quantitativi imprecisati di stupefacente del tipo cocaina a svariati clienti della provincia
di Udine (capo 5), e per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309 del 1990 per avere illecitamente
ceduto un quantitativo di grammi 50 di stupefacente del tipo cocaina, del valore di euro 4.000

– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato lamentando con un primo motivo
la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per mancata correlazione tra l’imputazione e
la sentenza, avendo la Corte condannato l’imputato per il reato di cessione di un quantitativo
di grammi 0,48 di cocaina a Cecchini Francesco mentre nell’imputazione era descritto un fatto
diverso, ossia la cessione a Cecchini Francesco di un quantitativo di grammi 50 di cocaina;
– – che con un secondo motivo lamenta violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
nonché vizio di motivazione per avere la Corte fondato la penale responsabilità dell’imputato
sulle dichiarazioni rese dal coimputato Cecchini Francesco, dedito all’assunzione di
stupefacente e pluripregiudicato, senza avere effettuato i doverosi riscontri intrinseci ed
estrinseci finalizzati a valutarne il grado di attendibilità;
– – che con un terzo motivo lamenta violazione del divieto di reformatio in peius per avere
rideterminato la pena irrogata all’imputato, aumentandola a seguito del riconoscimento della
recidiva, in assenza di impugnazione del Procuratore generale sul punto;
– -che in data 15/11/2017 è pervenuta dichiarazione del Difensore di fiducia – procuratore
speciale, di rinuncia al ricorso;
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile ex art. 591 cod. proc. pen.;
— che, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non
potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno
2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in
favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 500,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2017

a Cecchini Francesco (capo 6);

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