Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16602 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16602 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IOPPOLO GIUSEPPE nato il 20/11/1967 a MELICUCCO

avverso la sentenza del 19/05/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto:

— che la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 49/05/2015, ha confermato, quanto
all’affermazione di responsabilità, la sentenza del Tribunale di Pesaro di condanna di Ioppolo
Giuseppe per il reato previsto dagli artt. 349 e 334 cod. pen. perché, in qualità di custode
dell’area agricola oggetto di interventi edilizi abusivi e sottoposta a sequestro preventivo in
virtù del decreto del G.i.p. del 06/12/2010, in violazione degli obblighi di custodia e violando i

ed un carrello elevatore);
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato lamentando con un primo motivo
violazione di legge nonché vizio di motivazione in punto di sussistenza dell’elemento oggettivo
e soggettivo del reato, entrambi esclusi dalla circostanza che oggetto del sequestro, come
risulta dal provvedimento del G.i.p., sarebbero l’area, nonché i locali in muratura e la stalla ivi
presenti e non anche le autovetture, lì situate a titolo precario e di proprietà di soggetto
diverso dall’imputato del reato di abuso edilizio in ordine al quale è stato effettuato il
sequestro; non rileverebbero al fine dell’integrazione del dolo neanche la mancata
comunicazione da parte dell’imputato dell’arresto per altra causa quale elemento ostativo al
mantenimento dell’incarico di custode, né la conoscenza con il destinatario del decreto di
sequestro o i suoi precedenti penali;
— che con un secondo motivo lamenta violazione della legge penale nonché vizio di
motivazione in punto di omessa contestazione, nel decreto di citazione a giudizio di primo
grado, della circostanza aggravante ex art. 349, comma 2, cod. pen.;
– – che con un terzo motivo lamenta violazione di legge nonché vizio di motivazione in punto di
omesso raggiungimento della piena prova in punto di identificazione del soggetto attivo del
reato di cui all’art. 349 cod. pen., erroneamente individuato nello Ioppolo, il quale al momento
dei fatti si trovava agli arresti domiciliari con conseguente configurabilità, semmai, dell’ipotesi
di cui all’art. 350 cod. pen.;
– – che con un quarto motivo lamenta violazione di legge nonché vizio di motivazione in punto
di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione dell’assenza di danno
in capo allo Stato e dell’assenza di chiarezza nel verbale di sequestro riguardo all’oggetto di
esso;
– -che in data 21/11/2017 sono stati presentai motivi nuovi;
– – che il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la sussistenza dell’elemento oggettivo e
soggettivo del reato, sono inammissibili posto che, anche in considerazione dei limiti a cui
soggiace il giudizio di legittimità i quali impediscono una rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, dep.
27/11/2015; Musso, Rv. 265482), la Corte ha adeguatamente motivato in punto di soggezione
al vincolo di sequestro degli autoveicoli in oggetto perché ricompresi, come risultante in modo

sigilli, sottraeva al vincolo di sequestro una serie di beni presenti sull’area (alcune autovetture

chiaro ed assolutamente inequivocabile dal decreto del G.i.p., tra i “manufatti e materiali”
presenti “all’interno” dell’area, su cui insisteva il sequestro;
– – che il secondo motivo è manifestamente infondato giacché nel capo d’imputazione è
espressamente menzionata la qualità di custode dell’imputato pur nell’assenza, non
determinante, per costante indirizzo di questa Corte, del riferimento espresso al comma 2
dell’art. 349 cit;
– – che il terzo motivo, proposto per la prima volta in questa sede, è inammissibile posto che

appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione

(ex multis Sez. 2, Sentenza n. 13826 del 17/02/2017, dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv.
269745);
– – che il quarto motivo infine è inammissibile posto che la Corte d’Appello ha motivato
adeguatamente in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche richiamando la
presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputato, di per sé sufficienti ad escludere
la concessione del beneficio (ex multis Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, dep. 29/01/2016; De
Cotiis, Rv. 265826);
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile, inammissibili risultando
conseguentemente, in virtù di quanto disposto dall’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., anche i
motivi nuovi;
– – che, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non
potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno
2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in
favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2017

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Il Presidente
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non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di

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