Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16601 del 07/12/2017


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 16601 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAISON YANNICK MARIO nato il 17/02/1978 a V BELGIO)

avverso la sentenza del 03/04/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 07/12/2017

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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Ancona, in parziale
riforma della sentenza del 3/6/2013 del Tribunale di Ascoli Piceno, con cui, a seguito di
giudizio abbreviato, Raison Yannick Mario era stato condannato alla pena di anni uno di
reclusione ed euro 3.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5,
d.P.R. 309/90 (per avere detenuto a fine di cessione tre involucri contenenti grammi
0,20, ulteriori grammi 0,20 e grammi 1,10 di sostanza stupefacente del tipo eroina,
nonché grammi 0,80 di semi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e grammi 9,70

sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
violazione degli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, e 3, comma 4, 132 e 133 cod. pen., e
mancanza di motivazione in ordine alla misura della pena, anche alla luce della sentenza
della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 e della entrata in vigore della I. 79/2014 (di
conversione del d.l. 36/2014), giacché, a seguito di tale sentenza e del nuovo quadro
normativo, che aveva mutato la cornice edittale del trattamento sanzionatorio della
detenzione illecita di sostanze stupefacenti, la Corte d’appello di Ancona avrebbe dovuto
rivalutare il trattamento sanzionatorio complessivo, tenendo conto del fatto che tra le
condotte contestate vi era anche la detenzione di droghe c.d. leggere.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alle doglianze relative alla conferma del
trattamento sanzionatorio disposto dal Tribunale, cui la Corte d’appello è pervenuta
omettendo completamente di considerare il nuovo quadro normativo conseguente alla
entrata in vigore della I. n. 79 del 2014.
La Corte d’appello di Ancona, pur risalendo la sentenza di primo grado al
3/6/2013, ed essendo, di conseguenza, stato determinato il trattamento sanzionatorio
sulla base della meno favore disciplina all’epoca vigente, ha del tutto omesso di
considerare l’entrata in vigore della nuova disciplina relativa al trattamento sanzionatorio
della illecita detenzione delle sostanze stupefacenti, comportante una disciplina più
favorevole per le ipotesi lievi di detenzione di sostanze stupefacenti, sia quanto alla pena
detentiva sia riguardo a quella pecuniaria, come invece avrebbe dovuto fare pur
rientrando la pena stabilita dal primo giudice nella nuova cornice edittale, stante l’obbligo
di applicare la lex mitior anche quando la pena inflitta sulla base della disciplina
previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta (cfr. Sez. U, n. 46653 del
26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265110; Sez. 2, n. 2702 del 18/11/2015, Nuti, Rv. 265822;
Sez. 6, n. 10169 del 10/02/2016, Tamburini, Rv. 266514).
Ne consegue la necessità di un nuovo esame della adeguatezza del trattamento
sanzionatorio, da compiere tenendo conto della disciplina sopravvenuta e della mutata
1

di sostanza stupefacente del tipo hashish), ha concesso all’imputato il beneficio della

cornice edittale, che determina l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al
trattamento sanzionatorio, con rinvio sul punto alla Corte d’appello di Perugia.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto, con la conseguente dichiarazione di
irrevocabilità della sentenza in ordine alla responsabilità dell’imputato riguardo al reato
ascrittogli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
rinvia sul punto alla Corte d’appello di Perugia.

Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine al
reato ascritto.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017

Rigetta il ricorso nel resto.

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