Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 166 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 166 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAPI IVO N. IL 18/03/1949
avverso la sentenza n. 1385/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 08/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia
rigettava il reclamo proposto da Papi Ivo avverso il decreto di inammissibilità
dell’istanza di liberazione anticipata “speciale” pronunciato dal Magistrato di
Sorveglianza di Spoleto, trattandosi di condannato per uno dei delitti di cui
all’art. 4 bis ord. pen. e tenuto conto del testo della legge di conversione n. 10
del 2014.

dell’esclusione anche alle istanze presentate nella vigenza del d.l. 146 del 2013.

2. Ricorre per cassazione Papi Ivo, sottolineando di avere diritto al beneficio
in ragione del corretto comportamento tenuto, denunciando il carattere
discriminatorio della decisione e rimarcando di avere presentato l’istanza nella
vigenza del decreto legge 146 del 2013.
Secondo il ricorrente, il rigetto dell’istanza conseguiva al ritardo nella
decisione a lui non addebitabile.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Questa Corte, con la sentenza richiamata nell’ordinanza impugnata e con
numerose altre successive, ha affermato che la disposizione di cui all’art. 4 del
D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, non recepita dalla legge di conversione 21
febbraio 2014, n. 10, nella parte in cui prevede un trattamento più favorevole
per il condannato per uno dei delitti previsti dall’art. 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, in relazione ai comportamenti pregressi alla sua pubblicazione, e
consistente in una maggiore detrazione di pena ai fini della liberazione
anticipata, non ha efficacia ultrattiva, neppure se apparentemente vigente al
tempo della domanda di concessione del beneficio, sia perché alla materia in
questione, in quanto estranea al diritto penale sostanziale, non è applicabile il
principio di irretroattività della legge più sfavorevole, sia perché, in generale, le
regole attinenti al fenomeno della successione di leggi nel tempo non si
attagliano alla vicenda relativa alla sorte delle disposizioni di decreti-legge non
recepite nella legge di conversione. Inoltre, è stata ritenuta manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale del comma quarto dell’art. 4
D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante a seguito delle modifiche

Il Tribunale richiamava la giurisprudenza di questa Corte sulla applicabilità

introdotte dalla legge di conversione (legge 21 febbraio 2014, n. 10) laddove
prevede l’esclusione dei condannati per i reati di cui all’art. 416 bis cod. pen.,
dalla disciplina di maggiore favore in tema di entità della detrazione di pena per
semestre ai fini della liberazione anticipata stabilita, in generale, per gli altri
condannati, in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione
all’art. 3 CEDU, in quanto la disposizione censurata prefigura un regime speciale
che, siccome amplia gli effetti di favore conseguibili da tutti i soggetti in
espiazione di pena, può essere legittimamente sottoposto dal legislatore a limiti

peculiare pericolosità, e, di per sé, non è causa generatrice di trattamenti
inumani o degradanti.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 19 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

determinati da situazioni cui si collega una connotazione di immanente e

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