Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16597 del 13/03/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16597 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Handa Aziz, nato in Marocco il 20/01/1988
avverso la sentenza del 13/07/2012 del Gip del Tribunale di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata, limitatamente all’ordine di espulsione;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Brescia con sentenza del 13/02/2012 ha
applicato nei confronti di Handa Aziz la pena concordata tra le parti in relazione
al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, disponendo l’espulsione
di blanda dal territorio dello Stato, e la confisca dei beni in sequestro.
2. La difesa ha proposto ricorso eccependo erronea applicazione della
legge penale, e violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. risultando elementi in
fatto che consentivano il proscioglimento del suo assistito, con particolare
riguardo alla circostanza che la sostanza rinvenuta non fosse stata nascosta in
luoghi riconducibili con certezza all’interessato.
3.. Con il secondo motivo si contesta la legittimità dell’espulsione, disposta
in assenza della valutazione delle condizioni familiari dell’interessato, convivente
con il padre, cittadino italiano, e con il suo nucleo familiare, oltre che delle
condizioni lavorative; si rileva quindi violazione degli artt. 19 d. legis.vo 19 luglio
1998 n. 286 e 8 C.E.D.U..

Data Udienza: 13/03/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente si deve rilevare la tempestività del proposto ricorso.
Conformemente a quanto già chiarito con sentenza di questa Corte a sezioni
unite (Sez. U, Sentenza n. 21039 del 27/01/2011, dep. 26/05/2011, imp. Loy,
Rv. ) si sottolinea che la sentenza di patteggiamento, in forza di quanto previsto

dall’art. 448 cod. proc. pen. deve essere immediatamente pronunciata, con atto
letto in udienza che così costituisce il momento iniziale dal quale far decorrere
per le parti presenti il termine per l’impugnazione, individuabile nei quindici
giorni successivi.
Ove, come nella specie, tale procedimento non venga seguito, deve farsi
luogo alla notifica dell’avviso di deposito, potendo solo da tale comunicazione
iniziare la decorrenza dei quindici giorni previsti dall’art. 585 lett a) cod. proc.
pen.
Nella specie la sentenza risulta depositata successivamente rispetto alla
data di udienza e non è stata eseguita la comunicazione di deposito.
Conseguentemente, deve

non ancora perento il termine per

intendersi

impugnare e tempestivo il ricorso proposto, malgrado sia stato depositato oltre il
termine di quindici giorni dalla pronuncia.
2. Questa Corte ha respinto la richiestaVrinvio della trattazione del
procedimento inoltrata dalla difesa via fax in data odierna, fondata sulla mancata
comunicazione dell’odierna camera di consiglio, poiché in senso contrario emerge
dall’esame degli atti che tale comunicazione è stata eseguita dall’ufficiale
giudiziario presso lo studio del difensore, a mani del dr. Margagni (o nominativo
simile, non rettamente percepibile in quanto vergato a mano) qualificatosi
collaboratore di studio, il 4/2/2013, in termine utile rispetto ai prescritti trenta
giorni antecedenti la camera di consiglio.
La circostanza accertata esclude la fondatezza del rilievo che giustificava
la sollecitazione alla nuova fissazione della camera di consiglio.
3. Nel merito il ricorso è fondato solo parzialmente. è noto che nella
pronuncia di applicazione della pena il giudicante è tenuto ad escludere

l’applicazione della formula di proscioglimento in fatto ove non emergano
dagli atti circostanze che escludono la responsabilità, e la sufficienza di tale
argomentazione può essere contrastata solo con la specifica deduzione di
elementi concreti, desumibili dagli atti e specificamente indicati, che
forniscano la prova positiva dell’assenza di elementi di accusa a carico
dell’interessato.
2

Cessazione VI sez. pen 50289/2012

V

Nella sentenza il giudicante ha richiamato per escludere l’applicazione di
formule di proscioglimento in fatto le risultanze del verbale di arresto,
perquisizione e sequestro in atti, mentre nel ricorso la difesa ha dedotto, del
tutto genericamente, che la sostanza sarebbe stata rinvenuta in luogo di
pertinenza non esclusiva del ricorrente, senza indicare gli atti posti a fondamento
delle sue argomentazioni, con deduzione generica che non si sottrae per l’effetto
4. Deve invece trovare accoglimento il ricorso nella parte che impugna il
provvedimento di espulsione. Risulta ormai pacificamente acquisto (per tutte da
ultimo Sez. 6, Sentenza n. 3516 del 12/01/2012, dep. 27/01/2012, imp. Farid,
Rv. 251580) che tutti i provvedimenti di espulsione disposti dal giudice devono
essere preceduti dall’accertamento di insussistenza degli elementi ostativi
all’espulsione di cui all’art. 19 d. legls1 25 luglio 1998 n. 286, in quanto norma
inserita tra le disposizioni di carattere umanitario, di attuazione dei principi
costituzionali (art. 2 Cost.), previsti dalle norme di principio europee (art. 8
C.E.D.U.), nonché ripetutamente riconosciuti dalla giurisprudenza comunitaria,
che deve pertanto intendersi di generale applicazione; conseguentemente anche
il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309,
presuppone tale accertamento, che nella specie non risulta effettuato.
È dedotto in questa sede, ancorché non dimostrato documentalmente,
che Manda Aziz sia convivente con il padre, cittadino italiano, situazione che non
risulta esaminata nel grado di merito e che, richiedendo un accertamento di
fatto, non può essere oggetto di approfondimento in questa sede.
Ciò impone l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente a tale
capo, con rinvio all’autorità indicata in dispositivo per nuovo giudizio sul punto,
che dovrà svolgersi, secondo quanto disposto dall’art. 627 cod. proc. pen., con
accertamenti sulla situazione allegata, oltre che sulla pericolosità dell’interessato
quale risulterà all’atto della pronuncia da emanarsi, per effetto della persistente
necessità che il provvedimento che impone l’allontanamento dal territorio italiano
intervenga a seguito della verifica di una pericolosità attuale.
5. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al provvedimento di

espulsione, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia.
Così deciso il 13/03/2013

alla valutazione di inammissibilità.

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