Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16594 del 16/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16594 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZAMBONINI CLAUDIO nato il 05/03/1956 a GALATONE
avverso la sentenza del 09/12/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 16/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 9.12.2016, la Corte d’appello di Lecce, in parziale
riforma della sentenza del tribunale di Lecce del 24.06.2015, appellata dallo ZAMBONINI, riconosceva il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermava nel resto l’appellata sentenza che lo aveva condannato alla pena di 1 anno

sequestro, per il reato di cui all’art. 40, lett. c) e comma quarto, d. Igs. n. 504 del
1995, in relazione a fatti accertati in data 5.12.2008.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia
iscritto all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p., deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod.
proc. pen.
In particolare si evoca: a) con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) e
c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 25 e 27, Cost., per assoluta mancanza di
prove ed arbitrarietà dell’accertamento sulla natura del carburante, nonché agli
artt. 194 cod. proc. pen. e 223, disp. Att. cod. proc. pen., quanto alla mancanza
degli esami di laboratorio, nonché agli artt. 191 e 526, cod. proc. pen. e 192 codice
di rito vigente in ordine alla violazione delle regole valutative della prova e, infine,
agli artt. 111 Cost. e 533 cod. proc. pen. per violazione delle regole del c.d. giustoi
processo (deduce in sostanza il ricorrente che in materia di accise, l’utilizzo di
carburante per uso agricolo per finalità diverse impone che sia raggiunta la prova
della natura del carburante; detta prova non potrebbe trarsi da nozioni di comune
esperienza, ma impone lo svolgimento di un accertamento tecnico, ossia la campionatura del gasolio ed il suo invio ad un laboratorio autorizzato per i relativi
esami analitici; nella specie, nessuna analisi sul carburante sarebbe stata eseguita,
e, comunque, nessun risultato di analisi sarebbe stato comunicato all’imputato;
erroneamente, quindi, la Corte d’appello avrebbe ritenuto legittima la prova circa
la natura del carburante basandola sulla semplice descrizione del gasolio e, in
particolare, in ragione del colore, per come operata dalla polizia giudiziaria, elevando a fatto notorio la circostanza che tale caratteristica fosse sufficiente a determinare la natura stessa del carburante; peraltro, si aggiunge, il fatto notorio
dovrebbe essere evocato nel corso del processo, al fine di consentire alla parte
l’espletamento del contraddittorio); b) con il secondo motivo, il vizio di cui all’art.
606, lett. e), cod. proc. pen. sotto il profilo del difetto o carenza della motivazione
e di contraddittorietà della stessa e correlativa violazione delle regole della valutazione della prova (censurabile sarebbe la motivazione della sentenza laddove

e 3 mesi di reclusione ed alla multa di C 7746,00, oltre alla confisca del gasolio in

ritiene che la diversa colorazione attribuita a quel tipo di carburante assolve alla
funzione di consentire in sede di controllo l’immediata individuazione di un suo uso
improprio, senza la necessità di effettuare ulteriori controlli di tipo tecnico – analitico).

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Ed invero, dall’esame congiunto delle decisioni di primo grado e di appello (che,
com’è noto si integrano reciprocamente: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 – dep.
04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595), risulta palese la genericità e manifesta infondatezza di tutti i motivi, atteso che la Corte d’appello, peraltro in maniera analitica e con percorso argomentativo immune da vizi logici, indica nell’impugnata
sentenza le ragioni per le quali ha ritenuto configurabile il reato per cui è intervenuta condanna, con conseguente affermazione della responsabilità penale dell’imputata, accertata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato medesimo, ragioni che si intendono in questa sede integralmente richiamate per esigenze di economia motivazionale né essendo richiesto a questa Corte di procedere
ad una ricognizione e riproposizione delle argomentazioni in fatto sviluppate dalla
Corte territoriale a sostegno di quanto sopra, dovendo la Corte di Cassazione limitarsi a valutare la congruenza motivazionale e la logicità complessiva dell’apparato
argomentativo utilizzato dai giudici di merito e non certo sindacare gli argomenti
fattuali utilizzati dai predetti giudici.

5. In particolare, osserva il Collegio, la Corte d’appello motiva in maniera del tutto
adeguata ed immune dagli asseriti vizi motivazionali denunciati, peraltro conformandosi al principio consolidato, più volte affermato da questa Corte, secondo cui
è sufficiente la sola diversità della colorazione del gasolio agricolo a ritenere raggiunta la prova dell’utilizzo del carburante “agevolato” per finalità diverse da quelle
consentite dalla legge (v., in termini: Cass., n. 6510/2013, ric. Matera, non massimata; n. 47637/2012, ric. Brullo, non massimata; n. 3695/2015, ric. Rinaldi,
non massimata).

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 novembre 2017

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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