Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16593 del 16/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16593 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MINCOLELLI MICHELE nato il 07/05/1965 a TORINO

avverso la sentenza del 28/04/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 16/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 28.04.2017, la Corte d’appello di Torino confermava la sentenza del tribunale di Asti del 17.09.2015, appellata dal MINCOLELLI,
che lo aveva condannato alla pena di 3 anni di reclusione, oltre alle pene accesso-

8, d. lgs. n. 74 del 2000, in relazione ai fatti commessi tra il gennaio 2008 ed il
gennaio 2009.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia
iscritto all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p., deducendo un unico motivo, di seguito
enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
att. cod. proc. pen.
In particolare si evoca, con tale motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. c) ed e),
cod. proc. pen. in relazione all’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., e correlato triplice vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (si duole il ricorrente in quanto erroneamente la Corte d’appello avrebbe
ritenuto che egli, quale legale rappresentante della società cooperativa, non potesse ignorare la manifesta illiceità delle numerose fatture emesse nei confronti
del Consorzio GTS Magazine; si tratterebbe di valutazione congetturali, in quanto
l’imputato, nell’accettare le condizioni del contratto di appalto avente ad oggetto
le prestazioni dei propri soci lavoratori, nulla sapeva del presunto piano criminoso
ideato dal Consorzio che fungeva da collettore per diverse cooperative; non sarebbe possibile comprendere come questi abbia potuto desumere che detto Consorzio, proprio per l’attività svolta, consentendo di fatturare un ingente quantitativo di denaro per prestazioni d’opera, agisse in maniera illegale).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Ed invero, dall’esame congiunto delle decisioni di primo grado e di appello (che,
com’è noto si integrano reciprocamente: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 – dep.
04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595), risulta palese la genericità e manifesta infondatezza di tutti i motivi, atteso che la Corte d’appello, peraltro in maniera analitica e con percorso argomentativo immune da vizi logici, indica nell’impugnata

rie di legge, per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ex art.

sentenza le ragioni per le quali ha ritenuto configurabile il reato per cui è intervenuta condanna, con conseguente affermazione della responsabilità penale dell’imputata, accertata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato medesimo, ragioni che si intendono in questa sede integralmente richiamate per esigenze di economia motivazionale né essendo richiesto a questa Corte di procedere
ad una ricognizione e riproposizione delle argomentazioni in fatto sviluppate dalla

tarsi a valutare la congruenza motivazionale e la logicità complessiva dell’apparato
argomentativo utilizzato dai giudici di merito e non certo sindacare gli argomenti
fattuali utilizzati dai predetti giudici.

5. In particolare, osserva il Collegio, effettivamente la Corte territoriale motiva nei
termini illustrati dal ricorrente in ricorso, osservando come, sul punto, l’imputato
non avesse fornito alcuna giustificazione, non avendo rilievo il fatto che si trattasse
di prestazioni effettivamente eseguite, soprattutto considerando che il medesimo
aveva il suo fondamento nel sistematico inadempimento degli oneri fiscali da parte
della cooperativa).

6. Il ricorso, come anticipato, è inammissibile.
La contestazione mossa è relativa a emissione di fatture per operazioni inesistenti,
sotto il profilo della inesistenza soggettiva delle operazioni, in quanto il servizio
oggetto delle fatture (prestazione di manodopera) non risulta essere stato effettivamente prestato al Consorzio, bensì al cliente finale, con la finalità di consentire
all’apparente destinatario delle fatture, il Consorzio, quale soggetto interposto, di
evadere le imposte, in quanto il Consorzio fungeva da ente interposto costituito
con il precipuo compito di rivestire il ruolo di soggetto “regolare” al fine di assumere solo formalmente gli appalti e riaffidarli contestualmente alle cooperative
“aderenti”. Il meccanismo così delineato non solo integra l’elemento oggettivo del
delitto contestato (considerato che il delitto di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche in caso di fatturazione solo
soggettivamente falsa, quando cioè l’operazione oggetto di imposizione fiscale sia
stata effettivamente eseguita e tuttavia non vi sia corrispondenza soggettiva tra il
prestatore indicato nella fattura od altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto anche in tal caso è
possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire
a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto: Sez. 3, n. 24307
del 19/01/2017 – dep. 17/05/2017, Cortella, Rv. 269986), ma consnete di ritenere
sussistente anche l’elemento soggettivo normativamente richiesto per la punibilità
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Corte territoriale a sostegno di quanto sopra, dovendo la Corte di Cassazione limi-

del reo, in quanto, proprio l’inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate, rendeva evidente che la società emittente le fatture ponesse “a disposizione” le prestazioni di manodopera non nei confronti del reale destinatario delle fatture, ma
nei confronti di società diverse che al Consorzio facevano capo, così consentendo
al Consorzio medesimo di evadere le imposte, operazione complessivamente ille-

7. Le doglianze esposte sono all’evidenza generiche e puramente contestative, del
tutto articolate su argomentazioni meramente fattuali, che in quanto tali sfuggono
alla valutazione di questa Corte di legittimità, prestando il fianco al giudizio di
inammissibilità, risolvendosi nella manifestazione del dissenso del ricorrente sulla
ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove operata dalla Corte territoriale.
Sul punto merita qui di essere sottolineato che l’apprezzamento della prova è affidato in via esclusiva al giudice di merito, il quale è libero di valutare le prove
raccolte nella istruzione e nel dibattimento, organizzandole e dando a ciascuna di
esse, come al loro complesso, il peso ed il significato che ritiene più opportuno,
mentre il controllo della Corte di Cassazione è limitato alla congruità della motivazione, nel senso che tale operazione intellettuale deve rispettare le regole della
logica. Il giudice di merito non ha, peraltro, l’obbligo di analizzare singolarmente
tutte le deposizioni testimoniali, tutte le risultanze in atti e tutte le deduzioni ed
allegazioni difensive, essendo sufficiente che egli dimostri, con un giudizio sia pure
complessivo, di averle tenute tutte presenti nella formazione del suo convincimento e, in caso di diverse contrastanti versioni del fatto, che dia congrua giustificazione delle tesi prescelte. In applicazione di tale principio non può parlarsi di
vizio della motivazione qualora il giudice prenda in esame soltanto le risultanze
processuali che ritiene rilevanti ai fini del decidere e le valuti nel loro complesso in
relazione agli elementi difensivi, indicando le ragioni del proprio convincimento.
Né è lecito censurare le scelte operate dai giudici di merito adducendo un preteso
omesso esame di circostanze rilevanti perché la decisione non ha seguito la impostazione difensiva (v., tra le tante: Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006 – dep.
16/01/2007, Romagnolo, Rv. 235732).

8. In ogni caso, lo si ribadisce, è evidente che le censure svolte prospettino una
critica risolventesi nel mero dissenso del ricorrente rispetto all’approdo valutativo
operato dalla Corte d’appello e dal primo giudice, operazione non consentita in
questa sede, con conseguente giudizio di manifesta infondatezza.

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cita resa palese dal mancato pagamento delle imposte da parte della Cooperativa.

Deve, a tal proposito, essere ribadito che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo
dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito
sia pervenuto attraverso l’esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione
esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non
possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le do-

rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni,
l’indagine sull’attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo
estrinseco della congruità e logicità della motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, n.
87 del 27/09/1989 – dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961). Il controllo di legittimità sulla motivazione è, infatti, diretto ad accertare se a base della pronuncia
del giudice di merito esista un concreto apprezzamento del materiale probatorio
e/o indiziario e se la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici. Restano escluse da tale controllo sia l’interpretazione e la consistenza degli indizi e delle prove sia le eventuali incongruenze logiche che non
siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con
altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato: ne
consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso
fondati su una diversa prospettazione dei fatti ne’ su altre spiegazioni, per quanto
plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente (Sez. 6, n. 1762 del
15/05/1998 – dep. 01/06/1998, Albano L, Rv. 210923).
La sentenza impugnata non merita dunque censura sotto alcuno dei profili di doglianza mossi nel motivo di ricorso.

9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 novembre 2017
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glianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non

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