Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16591 del 16/11/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16591 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO
nel procedimento a carico di:
LA PLACA MARCELLO nato il 16/01/1968 a PALERMO
avverso la sentenza del 16/01/2017 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
Data Udienza: 16/11/2017
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 16.01.2017, il tribunale di Palermo dichiarava non
doversi procedere nei confronti di LA PLACA MARCELLO in ordine ai reati a lui
ascritti, tutti relativi a violazioni edilizie ed urbanistiche, perché estinti per prescri-
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Palermo, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
In particolare si evoca con tale motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) cod. proc.
pen. in relazione all’art. 31, co. 9, d.p.r. n. 380 del 2001 (in sintesi, il PG ricorrente
sostiene che il giudice di merito avrebbe errato nel non ordinare la demolizione
dei manufatti abusivi, attesa la natura di sanzione amministrativa accessoria
dell’ordine demolitorio).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Ed invero, pacifico è nella giurisprudenza di questa Corte che l’estinzione dei
reati edilizi per intervenuto decorso del termine di prescrizione massima previsto
dalla legge comporta ex lege la revoca dell’ordine di demolizione. Più volte, infatti,
la Cassazione ha affermato che l’ordine di demolizione di opera edilizia abusiva
presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna (o ad essa equiparata), non risultando sufficiente l’avvenuto accertamento della commissione
dell’abuso come nel caso di sentenza che rileva l’intervenuta prescrizione del reato
(da ultimo: Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015 – dep. 23/12/2015, Franchi, Rv.
265616).
5. Né, peraltro, può trovare applicazione la giurisprudenza evocata dal P.G. che,
invece, riguarda la diversa questione dell’applicazione del disposto dell’art. 173
c.p. alla sanzione dell’ordine di demolizione, presupponendo infatti detta giurisprudenza l’intervenuta applicazione dell’ordine demolitorio, inibita, invece, dall’intervenuta declaratoria di proscioglimento per estinzione del reato edilizio.
zione, in relazione a fatti accertati in data 4.03.2013.
6. Ne discende, pertanto, l’inammissibilità del ricorso del P.G. per manifesta infondatezza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del P.G.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 novembre 2017