Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1659 del 27/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 1659 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Soldera Gianni, avverso la sentenza 19
gennaio 2012 della Corte di appello di Trieste.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della
gravata sentenza, nonché il difensore del ricorrente avv. Bottoni che ha chiesto
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata .

Data Udienza: 27/11/2013

2

RITENUTO IN FATTO
1. Soldera Gianni, ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza
19 gennaio 2012 della Corte di appello di Trieste, che, in riforma della sentenza di
assoluzione 5 giugno 2009 del Tribunale monocratico di Pordenone, lo ha
condannato per il reato di calunnia.
l’imputato è accusato del delitto ex art. 368 c.p.. perché, con querela

depositata dinanzi alla Stazione Carabinieri di Montereale Valcellina in data
13.7.2007, incolpava Gregolin Giuliano e Zorat Tiziana, sapendoli innocenti, del
reato di diffamazione in suo danno: in particolare. affermava che questi ultimi
avrebbero diffuso presso terzi espressioni denigranti nei suoi confronti, nonché
dissuaso potenziali acquirenti dal comprare le abitazioni poste in vendita dalla sua
società immobiliare, descrivendola come inadeguata ed in stato di difficoltà
finanziarie, laddove tali condotte venivano escluse dalle persone indicate in querela
come informate sui fatti, le quali riferivano al più che Gregolin Giuliano e Zorat
Tiziana, a loro volta acquirenti di unità immobiliari dalla società del Soldera,
avessero manifestato lamentele circa le modalità di esecuzione dei lavori. In
Montereale Valcellina. il 13 luglio 2007.
2. Il Tribunale monocratico di Pordenone con sentenza 5 giugno 2009
assolveva l’imputato dal reato ascrittogli in rubrica perché il fatto non sussiste.
3. Su appello del Procuratore della Repubblica di Pordenone, la Corte di
appello di Trieste, con sentenza 19 gennaio 2012, ha dichiarato l’imputato
colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, lo ha
condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed al pagamento
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, con i doppi benefici e
condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali.
4. La Corte territoriale, nel ritenere non provato che i coniugi Grigolin
abbiano pronunciato le espressioni diffamatorie riferite dall’imputato nella sua
denunzia, ha analiticamente precisato: a) che nessuno dei testi escussi ha mai
dichiarato di aver sentito le odierne Parti Civili dichiarare “a tutte le persone che
venivano in visita perché interessate … di non comperare perché la società era
mal messa e che i lavori non sarebbero stati mai finiti”; b) che al massimo il
Gregolin -e comunque non la moglie di costui- aveva commentato con la titolare

2.

3

dell’agenzia immobiliare le “disavventure” giudiziarie del Soldera dopo che le
stesse avevano avuto ampio risalto sulla stampa, e proprio per questo motivo, il
che è circostanza ben diversa da quella che si esponeva essersi risolta in una vera
e propria diffida nei confronti di eventuali acquirenti delle due villette del Soldera
rimaste invendute; c) che se è vero che l’elemento psicologico del delitto di

il dubbio sull’innocenza dell’accusato vale ad escludere l’elemento psicologico del
reato, è anche vero che tale dubbio deve essere “ragionevole” (Cass. VI,
6.11.2009 n. 46205, Dematté. Rv. 245541) cioè fondato su elementi di fatto tali
da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella
medesima situazione di conoscenza” (Cass. VI, 6.11.2009 n. 3964, De Bono, Rv.
245849), dubbio quindi basato su elementi di fatto nel caso di specie del tutto
carenti; d) che è stato ritenuto significativo, riguardo alla malafede del Soldera nel
formulare le sue accuse, il fatto che nella denunzia-querela egli aveva indicato con
precisione delle persone -Panchetti e Boccato- che gli avrebbero riferito le
diffamazioni dei coniugi Grigolin, su circostanze precise quali la diffida rivolta alle
persone interessate all’acquisto, persone dalle quali è stato sul punto smentito; e)
che la deposizione della moglie dell’imputato pare, d’altra parte del tutto generica
su “momento ed interlocutore” nonchè frammentaria oltre che illogica -il Soldera
avrebbe lasciato intendere a conclusione della telefonata che la questione per lui
era da ritenersi conclusa salvo querelare i coniugi Grigolin per diffamazione- ed,
ovviamente, interessata a scagionare il marito.
5. Da ciò la conseguente affermazione della responsabilità dell’imputato
quanto al reato ascrittogli e riconoscimento delle attenuanti generiche in
PI
considerazione della sua incensuratezza e dell’essere lo stesso evidentemente mal
consigliato, posto che la denunzia-querela per diffamazione, avuto riguardo a
forma e struttura, non è certamente frutto di una sua autonoma iniziativa!’
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed
erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della
violazione dell’art. 368 cod. pen. .In proposito la tesi difensiva è che
«indipendentemente dal fatto che al Soldera siano stati riportati fatti fasulli, ma

calunnia è confinato nell’ambito della consapevolezza dell’innocenza, sicché anche

4

più probabilmente veri, anche se non confermati in dibattimento, egli sapeva e
credeva i denunziati colpevoli ».
2. Il dubbio quindi sarebbe stato originato da una realtà in cui tutti, in
paese, parlavano male di lui e, per di più, in tale contesto, era risultato: che il
geom. Boccato aveva riferito che il “Gregolin gliene diceva di tutti i colori”; che i

parlato di voci diffamatorie sul suo conto. Trattasi quindi ad avviso del ricorrente
di un dubbio ragionevole idoneo ad escludere la chiesta soggettività del delitto.
3. Con un secondo motivo si lamenta ancora vizio di motivazione sul
presupposto che il

Soldera credeva (erroneamente per quanto emerso

successivamente, ma non all’epoca della presentazione della denuncia) i Gregolin
colpevoli della condotta denunciata e dei fatti esposti e li voleva fermare; non
riuscendoci con le telefonate (i testimoni dicono che sono state fatte più
telefonate dal Soldera al Gregolin) non aveva altra scelta che depositare la
denuncia, intimamente convinto, ma non poteva essere altrimenti, visto che più
persone glielo avevano riferito, della colpevolezza del Gregolin.
Per il ricorrente l’avere omesso qualsiasi riferimento in proposito è grave
vizio di motivazione della sentenza ed anche dì contrasto tra la decisione presa e
quanto risulta agli atti del processo (testimonianze citate).
4. Sul tema, bene il giudice di primo grado si era pronunciato per
l’insussistenza dell’elemento psicologico, anche perchè, avendo egli ascoltato
direttamente tutti i testi e quanto loro hanno riferito, ha colto perfettamente
questo fondamentale aspetto, e cioè la conoscenza in capo al Soldera che i
denunziati lo offendevano: circostanza preternnessa dalla corte distrettuale.
5. Ritiene il Collegio, aderendo alle conformi richieste del Procuratore
generale, che la gravata sentenza debba essere annullata per difetto di
argomentazione della corte distrettuale sul dolo di calunnia, che era stato escluso
dal giudice di primo grado, avanti al quale l’istruttoria si era svolta.
Questa Corte infatti si è più volte espressa nel senso che è illegittima la
sentenza d’appello che, in riforma di quella assolutoria, condanni l’imputato sulla
base di una alternativa e non maggiormente persuasiva interpretazione del

vicini come riferito dal Panchetti, parlavano altrettanto male; che la Rizzieri aveva

5

medesimo compendio probatorio, utilizzato nel primo grado di giudizio (cfr. per
tutte: cass. pen. sez. 6, 40159/2011 Imputato: Galante).
In particolare nel giudizio di appello, che rimane “un giudizio sulle carte”,
laddove, come nella specie, non vi sia stata rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale a’ sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., per la riforma di una

una mera e diversa valutazione del materiale probatorio, già acquisito in primo
grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia
caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal
primo giudice, occorrendo, invece, l’espressione di una forza persuasiva
superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (vds. sul punto: cass.
pen. sez. 6, 46847/2012 Rv. 253718 e massime precedenti conformi: N. 4996
del 2011 Rv. 251782, N. 40159 del 2011 Rv.251066, N. 27018 del 2012 Rv.
253407).
Regola questa di particolare significatività nella vicenda, in cui lo stesso
giudice della condanna, nel giustificare il riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche /ha sentito il bisogno di introdurre, come elemento positivo di
valutazione e giudizio, la suggestiva circostanza «dell’essere stato l’imputato,
evidentemente mal consigliato, posto che la denunzia-querela per diffamazione,
avuto riguardo a forma e struttura, non è certamente frutto di una sua autonoma
iniziativa».
Tanto sarebbe bastato per esigere una più rigorosa indagine, e
corrispondente amplificata motivazione, sui correlati psicologici della decisione
sulla denunzia-querela, comunque da effettuarsi e da argomentare ampiamente
in relazione alla « ragionevolezza o meno del dubbio del Soldera» sulla condotta
attribuibile a Gregolin Giuliano e Zorat Tiziana, ferma restando la correttezza dei
parametri giurisprudenziali citati dalla gravata decisione (cfr.§.4 lettera sub “c”
della esposizione in fatto).
A tale incombenza tuttavia non risulta aver provveduto la Corte territoriale
la quale si è fortemente attestata sulla conclusione che i coniugi Grigolin non
avevano pronunciato le espressioni diffamatorie, riferite dall’imputato nella sua
denunzia, lasciando però sullo sfondo, e, comunque, non esaminando “funditus” il

sentenza assolutoria non è sufficiente, in mancanza di elementi sopravvenuti,

6

dedotto ragionevole dubbio, avuto specifico riguardo al contesto ambientale della
riferita diffamazione.
Va invero ribadita sul punto la regola per cui la consapevolezza del
denunciante dell’innocenza dell’accusato è da ritenersi sussistente quando si dia
una rappresentazione falsa della condotta del denunziato, ma essa è peraltro da

denunziato appaiano ragionevoli, nel concreto e specifico contesto che ha
originato la falsa incolpazione, in quanto fondati su elementi di fatto, oggettivi,
connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare, secondo la
comune esperienza, la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di
normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima
situazione di conoscenza ( cfr. per tutte: cass. pen. sez. 6 29117/2012 Rv.
253254 e sez. 6, u.p. 7 luglio 2011, imputato Onisto).
La gravata sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra
sezione della Corte di appello di Trieste che, nella piena libertà del giudizio di
merito di esclusiva competenza, ponga rimedio al rilevato vizio di motivazione.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della
Corte di appello di Trieste.
Così deciso in Roma il giorno 27 novembre 2013
Il consigliere estensore

escludere quando i sospetti, le congetture o la supposizione di illiceità del fatto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA