Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16588 del 16/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16588 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOMBARDI ANTONIO nato il 17/01/1938 a BRONI

avverso la sentenza del 16/05/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 16/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 16.05.2017, la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Pavia 11.05.2017, appellata dal LOMBARDI, che
lo aveva riconosciuto colpevole del reato di omessa dichiarazione IRPEF/IVA rela-

clusione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia
iscritto all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p., deducendo un unico motivo, di seguito
enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
att. cod. proc. pen.
In particolare si evoca, con tale motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e),
cod. proc. pen. in relazione all’art. 2, comma quarto, cod. pen. e all’art. 5, d. Igs.
n. 74 del 2000, circa l’applicabilità della sanzione prevista dalla legge all’epoca del
fatto, e correlato vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione in ordine alla commisurazione della pena (si duole il ricorrente in
quanto il giudice, nel determinare il trattamento sanzionatorio, avrebbe determinato la pena in misura superiore al minimo edittale dell’epoca (1 anno), senza
alcuna motivazione che consentisse di comprendere alla difesa quali elementi ex
art. 133 c.p., fossero stati individuati al fine della determinazione della sanzione;
dal tenore della motivazione, che si riferisce genericamente ai criteri dettati
dall’art. 133 c.p., era evidente che il giudice volesse riferirsi alla pena base nel
minimo edittale, sicché vi sarebbe stata una violazione dell’art. 2, comma quarto,
cod. pen., in quanto la sanzione minima ea all’epoca del fatto più favorevole a
quella attuale (1 anno e 6 mesi di reclusione, per effetto della novella di cui al d.
Igs. n. 158 del 2015); non sarebbe quindi correttamente motivato il rigetto da
parte della Corte d’appello dell’eccezione in tal senso proposta, nel senso che,
avendo il primo giudice irrogato una pena di poco superiore al minimo edittale,
doveva intendersi che egli avesse inteso applicare la disciplina più favorevole, apparendo dunque congrua la pena inflitta).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

tivamente al periodo di imposta 2008, condannandolo alla pena di 1 anno di re-

4. Ed invero, dall’esame congiunto delle sentenze di primo grado e di appello (che,
com’è noto si integrano reciprocamente: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 – dep.
04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595), risulta palese la genericità e manifesta infondatezza di tutti i motivi, atteso che la Corte d’appello, seppure in maniera sintetica ma con percorso argomentativo immune da vizi logici, indica nell’impugnata
sentenza le ragioni per le quali ha ritenuto corretto il trattamento sanzionatorio

richiamate per esigenze di economia motivazionale né essendo richiesto a questa
Corte di procedere ad una ricognizione e riproposizione delle argomentazioni in
fatto sviluppate dalla Corte territoriale a sostegno di quanto sopra, dovendo la
Corte di Cassazione limitarsi a valutare la congruenza motivazionale e la logicità
complessiva dell’apparato argomentativo utilizzato dai giudici di merito e non certo
sindacare gli argomenti fattuali utilizzati dai predetti giudici.

5. In particolare, osserva il Collegio, la Corte d’appello motiva adeguatamente e
con argomenti immuni dai denunciati vizi motivazionali alle pag. 8/9 della sentenza; rileva, in particolare, che l’eccezione poteva dirsi fondata ove il primo giudice avesse determinato la pena base riferendosi “espressamente” al minimo edittale, circostanza non emergente dagli atti; diversamente, avendo irrogato una
pena minimamente discostandosi dal minimo edittale, doveva ritenersi che egli
avesse voluto applicare la previgente disciplina più favorevole; in ogni caso, la
Corte d’appello ha affermato che in relazione all’entità delle omissioni dichiarative,
pari ad oltre 475.000 C, quanto all’IVA, e ad oltre 130.000 C, quanto all’IRPEF, la
pena come determinata appariva “congrua” ed idonea al perseguimento delle finalità special – preventive.

6. Le argomentazioni della difesa, a fronte di tale apparato motivazionale, si appalesano manifestamente infondate in quanto l’operazione condotta dal primo giudice non rende in maniera inequivoca palese che egli avesse inteso applicare il
minimo edittale previsto dalla legge per il reato di cui all’art. 5 citato nella cornice
edittale prevista ante d. Igs. n. 158 del 2015; diversamente, le considerazioni
svolte dalla Corte d’appello sulla congruità della pena, integrando la pretesa omissione motivazionale del primo giudice, rendono ragione della correttezza della soluzione adottata, alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il richiamo alla sentenza di primo grado nella parte in cui viene confermata dal giudice
di appello è legittimo se concorrono argomentazioni autonome in relazione alle
censure proposte. Unicamente così la integrazione, che evoca una logica unitaria,
è ammissibile, poiché non elude l’obbligo di motivare che incombe al giudice di
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complessivamente inflitto, ragioni che si intendono in questa sede integralmente

appello (Sez. 1, n. 3085 del 07/04/1986 – dep. 21/04/1986, Foresta, Rv. 172502).
E ciò è quanto avvenuto nel caso di specie.
In ogni caso, la motivazione della sentenza non merita censura alla luce dell’ormai
consolidato orientamento di questa Corte secondo cui in tema di determinazione
della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale,
non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, es-

impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015
– dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 novembre 2017

sendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono

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