Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16583 del 16/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16583 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO NATALE nato il 31/05/1950 a MESSINA

avverso la sentenza del 11/01/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 16/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 11.01.2017, la Corte d’appello di Messina confermava la sentenza del tribunale di Messina del 14.12.2015, appellata dal RUSSO,
che lo aveva riconosciuto colpevole delle contravvenzioni urbanistiche ed antisi-

di gg. 45 di arresto ed C 12.000 di ammenda.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia
iscritto all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p., deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod.
proc. pen.
In particolare si evoca, con entrambi i motivi, che possono essere congiuntamente
illustrati attesa l’intima connessione dei profili di doglianza ad essi sottesi, I vizio
di cui all’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 44 e 93/94,
d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto i lavori sarebbero stati eseguiti nel rispetto della
normativa vigente, con correlato triplice vizio di mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione (si duole il ricorrente in quanto i lavori eseguiti sarebbero consistititi in un’attività di “ammodernamento” di un edificio già
esistente, adibito a magazzino — deposito, senza aumenti di volumetria, mutamenti della sagoma o alterando in altro modo la struttura del fabbricato; non si
sarebbe trattato quindi di un intervento di nuova costruzione, ma di ristrutturazione edilizia, non soggetto a p.d.c.; si duole della motivazione della Corte territoriale che lo avrebbe ritenuto responsabile per non aver prodotto documentazione
da cui potessero evincersi le esatte dimensioni dello stabile prima dell’intervento
compiuto, laddove ciò avrebbe dovuto invece essere provato dal PM; si duole,
ancora, perché la Corte d’appello avrebbe disatteso le deposizioni di alcuni testimoni che avevano confermato solo l’ammodernamento del vecchio manufatto
senza trasformazioni sostanziali rispetto all’originaria destinazione quale deposito;
infine, non si sarebbe tenuto conto del fatto della pendenza di una pratica di sanatoria relativa al manufatto in questione).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

smiche in relazione a fatti accertati in data 16.06.2012, condannandolo alla pena

4. Ed invero, dall’esame congiunto delle sentenze di primo grado e di appello (che,
com’è noto si integrano reciprocamente: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 – dep.
04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595), risulta palese la genericità e manifesta infondatezza di tutti i motivi, atteso che la Corte d’appello, seppure in maniera sintetica ma con percorso argomentativo immune da vizi logici, indica nell’impugnata
sentenza le ragioni per le quali ha ritenuto integrate le violazioni contravvenzionali

profilo oggettivo e soggettivo, ragioni che si intendono in questa sede integralmente richiamate per esigenze di economia motivazionale né essendo richiesto a
questa Corte di procedere ad una ricognizione e riproposizione delle argomentazioni in fatto sviluppate dalla Corte territoriale a sostegno di quanto sopra, dovendo la Corte di Cassazione limitarsi a valutare la congruenza motivazionale e la
logicità complessiva dell’apparato argomentativo utilizzato dai giudici di merito e
non certo sindacare gli argomenti fattuali utilizzati dai predetti giudici.

5. In particolare, osserva il Collegio, la Corte d’appello motiva adeguatamente sui
profili censurati, sostanzialmente evidenziando che, da quanto affermato dai testimoni, non erano emerse le esatte dimensioni del fabbricato preesistente nè il
rispetto della sagoma e della volumetria; in ogni caso, osserva la Corte territoriale,
il precedente manufatto era abusivo in quanto sconosciuto agli accertatori, donde
il reato comunque sarebbe configurabile in applicazione del consolidato principio
secondo cui gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche se soggetti a denuncia
di inizio attività ai sensi dell’art. 22, commi primo e secondo, d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, non possono essere eseguiti su immobili originariamente abusivi (Sez. 3,
n. 8739 del 21/01/2010 – dep. 04/03/2010, Perna, Rv. 246217).

6. Le argomentazioni della difesa, a fronte di tale apparato motivazionale, si appalesano manifestamente infondate in quanto, a prescindere dalla questione della
natura dell’intervento (ristrutturazione edilizia o nuova costruzione), il ricorrente
non svolge alcuna censura sull’argomento, assorbente, contenuto in sentenza, relativo all’abusività del manufatto preesistente che, come più volte affermato da
questa Corte, rende del tutto irrilevante la tipologia dei lavori e del titolo edilizio
necessario per l’esecuzione di quelli successivi, partecipando anche questi ultimi
della illegittimità dei primi per la loro abusività.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad

2

contestate, con conseguente configurabilità della responsabilità del reo sotto il

escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 novembre 2017

Il Consigliere estensore
Alessio c r ell1(

Il Presidente

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La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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