Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1658 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1658 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PRESSO TRIBUNALE DI LANCIANO
nei confronti di:
1) SCIULLI NICOLA N. IL 29/07/1950 * C/
2) DE IULIIS SAVERIO N. IL 12/03/1965 * C/
avverso la sentenza n. 228/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di LANCIANO, del 12/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
444e/•sentite le conclusioni del PG Dott.
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Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 28/11/2012

Ritenuto in fatto

1. Il GUP del Tribunale di Lanciano con sentenza del 12 marzo 2012, deliberando ai
sensi dell’art. 425 cod. proc. pen. nell’ambito del procedimento promosso nei confronti dl Sciulli Nicola e De Iuliis Saverio imputati, entrambi, di detenzione e porto
illegale di arma, una carabina marca Browing cal. 308 (capo A della rubrica) e di
esercizio abusivo di attività venatoria al di fuori dei termini stabiliti dalla Regione
Abruzzo (capo 5 della rubrica); il solo Sciulli, altresì, di illegale detenzione di 16 car-

ha dichiarato non luogo a procedere perché

il fatto non sussiste, nei confronti di De Iuliis Saverio in ordine al reato sub A, limitatamente al porto illegale della carabina ed in ordine al capo B; nei confronti di
Sciulli Nicola, in ordine al reato sub A, limitatamente al porto illegale della carabina
ed in ordine ai fatti contestati al capi B e C, perché il fatto non sussiste.
1.1 Il GUP infatti – dopo aver premesso che il procedimento penale promosso nei
confronti dello Sclulli e del De Iuliis traeva origine dalla circostanza che, a seguito di
una perquisizione disposta alle ore 23,00 del 4 settembre 2010 presso l’abitazione
dello Sciulli, agenti della Stazione di Palena del Corpo Forestale avevano rinvenuto la
carabina di cui è processo appoggiata ad una parete, nel pressi della porta d’ingresso del garage, arma che risultava di proprietà del De Iuliis che la deteneva regolarmente e che verosimilmente l’aveva ceduta allo Sciulli in conto vendita – ha ritenuto
che tale circostanza, mentre appariva idonea a sostenere l’accusa di detenzione illegale, non era invece sufficiente a sostenere l’accusa di porto illegale, non emergendo dalla stessa una effettiva utilizzazione della stessa da parte dello Sciulli, con la
cooperazione del De Iuliis, né l’effettivo porto dell’arma, fuori dalla sua abitazione.
Analogamente, la circostanza che l’arma fosse stata utilizzata per l’esercizio della
caccia da parte degli imputati, risultava una semplice congettura priva di adeguato
riscontro, in assenza di elementi di prova relativamente ad un contatto anche telefonico tra i due imputati.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Lanciano chiedendo l’annullamento della decisione impugnata, per avere
il giudicante compiuto una valutazione superficiale circa la rilevanza degli elementi
probatori raccolti a carico degli imputati ai fini dl una futura condanna, laddove la
pronuncia ex art. 425 comma 3, attiene alla inidoneità, insufficienza e contraddittorietà degli elementi, di evidenza tale da non potere essere superata in sede dibattimentale, ovvero alla formulazione di un giudizio prognostico di immutabilità del
quadro probatorio.

tucce calibro 30 (capo C della rubrica)

In particolare nel ricorso si evidenzia l’incongruità anche sul piano sostanziale delle
valutazioni espresse dal giudicante, ove si consideri che la carabina era stata trovata
con un colpo nella camera da scoppio, con il calcio sporco di terra e la canna recante
residui di polvere da sparo, e che tali circostanze inducevano a ritenere altamente
probabile un utilizzo dell’arma per l’esercizio venatorio, così come, relativamente al
porto, gli indicati elementi fattuali rendevano sostenibile l’accusa, considerato che la
carabina era stata rinvenuta, pronta all’uso, fuori dall’abitazione dello Sciulli e che
nel reato doveva sicuramente aver concorso anche il De Iullis, in quanto essendo

consentito allo Sciulli di commettere il reato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato poiché postula una rivalutazione in fatto del materiale istruttorio, che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lanciano ha apprezzato
con motivazione adeguata e plausibile, essendo priva di pregio la censura di sostanziale elusione, da parte del decidente, del dovere di accertare la sussistenza o meno
degli elementi costitutivi del reato contestato.
Si legge, infatti, nel provvedimento impugnato, che ferma la contestazione di detenzione illegale, gli elementi probatori raccolti a carico degli imputati apparivano insufficienti per ritenere che la carabina di cui trattasi fosse stata illegalmente portata in
luogo pubblico, con la cooperazione quanto meno morale del De Iulis, e che la stessa fosse stata utilizzata per uso venatorio, atteso il luogo di rinvenimento dell’arma.
Nè per altro il PM ricorrente evidenzia in ricorso dei possibili elementi di prova sfavorevoli agli imputati che potrebbero in dibattimento condurre in dibattimento alla
condanna degli imputati anche relativamente al porto illegale ed all’awenuta utilizzazione della carabina per uso venatorio.

2. Dalle considerazioni che precedono discende, in conclusione il rigetto del ricorso
senza condanna alle spese, essendo stato proposto dal Pubblico Ministero.
P.

Q.

rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2012.

M.

costui detentore legittimo della carabina, con la sua condotta aveva quanto meno

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