Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1658 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1658 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CERVI GIOVANNI N. IL 11/06/1938
avverso la sentenza n. 5365/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
_

Udito, per la pa

civile, l’Avv

Udit i dife or Avv.

Data Udienza: 05/11/2013

1. Cervi Giovanni ;tramite il fiduciario, propone ricorso per Cassazione avverso
la sentenza della Corte di appello di Milano con la quale è stata confermata la
condanna in primo grado resa ai danni del ricorrente dal Tribunale di Milano ,
ritenuto responsabile del reato di cui all’alt 388 comma II perché , nella sua
qualità di legale rappresentante della Cervo arredamenti srl , sottraeva 51 beni
sottoposti a pignoramento su iniziativa della creditrice Bridgedetech.
2. Evidenzia al fine, a sostegno del primo motivo di ricorso, ricondotto all’egida

non era

il debitore della procedura di espropriazione avente ad oggetto

l’ammanco dei beni pignorati , non era proprietario delle utilità sottoposte ad
esecuzione né ne aveva la disponibilità. L’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto
nominare un custode a norma dell’ad 521 cpc , cosa nella specie non avvenuta ,
e lo stesso creditore procedente avrebbe contribuito al fatto omettendo dì
attivarsi ai sensi del comma II dell’art. 520 cpc . Infine non risulta correttamente
effettuato l’avviso di cui all’alt 518 comma V cpc che l’ufficiale giudiziario
avrebbe dovuto effettuare al debitore, non presente all’atto dell’esecuzione ,
quanto all’ingiunzione di astenersi dal compere azioni dirette a sottrarre i beni
all’azione esecutiva. Sulla base di tali dati incontroversi , in ragione della non
riferibilità al ricorrente della qualità di debitore e per il vizio afferente
l’ingiunzione , dovevano ritenersi insussistenti profili oggettivi e soggettivi del
reato contestato . In particolare , in assenza dell’avviso di cui all’art 518 non
poteva giungersi ad affermarsene la sussistenza in via meramente presuntiva
con conseguente insussistenza del profilo soggettivo del reato.
3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e motivazione
illogica con riferimento al mancato riconoscimento delle generiche , giustificata
dai precedenti penali e dalla mancata resipiscenza del prevenuto ; ciò in
contrasto con la disciplina sottesa all’istituto denegato , considerando la natura
esclusivamente finanziaria delle violazioni sottese ai precedenti , la modestia del
fatto in sé ( mancavano solo 51 beni dei 103 pignorati) e della intensità del dolo
( in assenza di un interesse personale) nonchè l’apoditticità del riferimento alla
resipiscenza a fronte dì un comportamento ossequioso delle regole processuali.
Considerato in diritto
4. IL ricorso è infondato per le ragioni precisare di seguito
5. Incontroverso il dato fattuale in forza al quale nel compendio pignorato (
relativo a diversi complementi di arredo) non vennero rinvenuti alcuni dei beni

della violazione di legge sostanziale e del vizio di motivazione , che il ricorrente

specificatamente indicati all’atto della apposizione del vincolo esecutivo ( 51 beni
su un totale di 103 pignorati), la decisione di appello db conto di un profilo
fattuale assolutamente decisivo nel definire la vicenda processuale in disamina:
l’avvenuta comunicazione al ricorrente, in ragione del suo ruolo di
rappresentante della società sottoposta ad esecuzione , dell’avviso relativo ai due
tentativi di incanto dei beni pignorati, senza che peraltro sia stata mai eccepita
invalidità alcuna nel corso del relativo giudizio civile di esecuzione.
rimarcarsi che il ricorrente , sempre nella veste sopra

evidenziata , avendo ricevuto l’avviso in questione , ebbe contezza diretta del
pignoramento in questione; ancora , che , anche in presenza di possibili vizi
invalidanti la procedura esecutiva , questi non sono mai stati fatti valere
all’interno di quel percorso processuale . 6. Queste considerazioni assumono
un rilievo assorbente e tranciante rispetto alle doglianze sottese al primo motivo
di ricorso, ben più degli ulteriori sviluppi logici contenuti in sentenza , non
sempre parimenti convincenti.
Al fine ed in risposta alla detta doglianza va evidenziato che /
come sul punto correttamente ritenuto dai giudici del merito , il concetto di
proprietario di cose sottoposte a pignoramento ha un significato più ampio
rispetto a quello letterale, riferendosi anche ai soggetti che hanno una
disponibilità gestoria dei beni pignorati (cfr per un precedente in termini di
questa stessa sezione della Corte , Sez. 6, Sentenza n. 32832 del 09/04/2009
Rv. 244604; vedi anche sentenza 29 aprile 1996 , Signorello ) tra essi dunque
compresi anche i rappresentanti legali delle compagini sociali sottoposte a
pignoramento, operando nei loro confronti, in presenza dello schermo garantito

.

dalla organizzazione societaria, il monito sotteso al disposto di cui all’ad 388
comma III , altrimenti non operativo in ipotesi di esecuzione posta ai danni di un
soggetto diverso da un debitore individuale ;
la mancata nomina del custode dei beni pignorati ( ai sensi dell’ad 518 cpc ) e il
non attivarsi del creditore ai sensi del comma per la nomina di un custode
diverso dal debitore ai sensi del comma II dell’ad 520 ( qui la società legalmente
rappresentata all’atto della esecuzione dal ricorrente ) rappresentano circostanze
in fatto inconferenti rispetto alla responsabilità ascritta al Cervi, giacchè, non
escludono , ai sensi del comma III dell’ad 388 cp , per il legale rappresentante
della società soggetta al pignoramento, la responsabilità penale conseguenziale
agli atti di sostanziale dismissione del compendio pignorato, nella specie

Deve , dunque,

cristallizzati dal mancato rinvenimento , al momento della vendita , di 51 tra i
beni sottoposti al vincolo, finendo piuttosto per rendere non operativa l’ipotesi
aggravata di cui al comma IV stessa norma ;
sempre in linea con le considerazioni espresse in sentenza , in tema di
sottrazione di cose pignorate, eventuali cause di nullità od inefficacia del
pignoramento non rilevano ai fini della sussistenza del reato, qualora non
intervenga una pronuncia del giudice che ne accerti la sussistenza, nella specie
241047)
e ciò anche quanto l’invalidità afferisca alla rituale modalità di esecuzione
dell’ingiunzione ex art 492 cpc , non effettuata , come ritenuto dalla difesa in
linea con il disposto di cui al comma V dell’ad 518 cpc, giacchè non può
escludersi, sotto tale versante , l’unico effettivamente contestato con il ricorso,
la sussistenza del dolo giacchè per la configurazione dell’elemento psicologico del
delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, commesso
mediante la sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento
di cose sottoposte a pignoramento o sequestro, è richiesto il dolo generico, il
quale è integrato, nel caso in cui la condotta venga posta in essere dal
proprietario non custode, nella conoscenza del vincolo giudiziario ( qui pacifica
per quanto sopra segnalato in ordine alla comunicazione degli avvisi relativi ai
due incanti tentati) oltre che nella volontà dell'”amotio” ( cfr , sempre per un
precedente di questa Sezione , la sentenza nr 43500/03 ) .
Da qui la infondatezza delle contestazioni sottese al primo motivo di ricorso.
7. Quanto al secondo motivo inerente le generiche, non riconosciute , va
rimarcato che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche
non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente
che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,
rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Nella specie la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche
facendo riferimento ai precedenti del ricorrente ed alla mancanza di qualsivoglia
resipiscenza ; e tanto basta per escludere i lamentati vizi di motivazione e
violazione di legge segnalati in ricorso dalla difesa del Cervi .
8. Alla reiezione del gravame segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

mai provocata ( cfr in termini . Sez. 6, Sentenza n. 26565 del 21/05/2008 ,Rv.

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .
Così deciso il 5 novembre 2013

Il Consigliere relatore

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