Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16579 del 16/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16579 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FORTUNA PASQUALE FRANCESCO ANTONIO nato il 06/05/1968 a CATANIA

avverso la sentenza del 31/05/2017 del TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 16/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 31.05.2017, il tribunale di Catania condannava il
FORTUNA alla pena di 6000 C di ammenda perché ritenuto colpevole di una contravvenzione al d. Igs. n. 81 del 2008, contestata come accertata in data

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia
iscritto all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p., deducendo un unico motivo, di seguito
enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
att. cod. proc. pen.
In particolare si evoca, con tale motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), cod.
proc. pen. in relazione all’art. 162 bis cod. pen. in quanto il giudice avrebbe respinto la richiesta di ammissione all’oblazione speciale poiché già avanzata in fase
di conclusione delle indagini preliminari, non ottemperando a quanto statuito dal
GIP; eccepisce, inoltre, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, in
quanto all’ud. 29.06.2016 il difensore aveva depositato istanza di rinvio per la
discussione e il giudice aveva rinviato al 31.05.2017, sospendendo senza il consenso della difesa i termini di prescrizione per l’intera durata del rinvio; a tale data
però il reato era già estinto per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Ed invero, quanto alla richiesta di oblazione, risulta che la stessa era contenuta
unicamente nell’opposizione a decreto penale di condanna; risulta che il ricorrente
era stato ammesso al pagamento della somma di C 3.200 di ammenda, che tuttavia non aveva provveduto a depositare nel termine di gg. 30; risulta poi il provvedimento del GIP di revoca datato 4.12.2014, con contestuale fissazione
dell’udienza per il giudizio; all’ud. 25.11.2015, ed all’ud. 29.06.2016 non risulta
infine essere stata presentata alcuna istanza di oblazione. Ne discende, pertanto,
la manifesta infondatezza della censura, non essendo stata riscontrata dagli atti
l’esistenza di un’istanza riproposta davanti al giudice del dibattimento di ammissione all’oblazione speciale.

L

3.04.2012.

5. Quanto, infine, all’eccepita prescrizione, trattasi di motivo manifestamente infondato, atteso che li provvedimento di rinvio del processo disposto dal giudice su
istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione
dei termini di prescrizione per l’intera durata del rinvio, a prescindere dalle ragioni
poste a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del suo difensore, poichè, in tal caso, la sospensione ha

per concessione di termini a difesa per discussione: Sez. 7, n. 8124 del
25/01/2016 – dep. 29/02/2016, Nascio e altro, Rv. 266469).

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 novembre 2017

una durata massima di sessanta giorni. (Fattispecie relativa a richiesta di rinvio

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