Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16578 del 12/04/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16578 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Zanasi Eliseo Antonio, n. il 31/01/1947 a Foggia, parte offesa nel procedimento
C/
Fatano Roberto, n. il 13/04/1957 a Lecce

avverso l’ordinanza del 25/09/2015 del GIP Tribunale di Lecce

sentita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesco Salzano,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 12/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 25 settembre 2015 il G.i.p. presso il Tribunale di Lecce ha
dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla persona offesa Zanasi Eliseo
Antonio avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. nei confronti di
Fatano Roberto in relazione ai reati di cui agli artt. 368 e 595 cod. pen., disponendo

2. Nell’interesse della persona offesa, nella sua qualità di Commissario legale
rappresentante di Confindustria Lecce, ha proposto ricorso per cassazione il
difensore, che ha impugnato il predetto decreto di archiviazione deducendo
violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla lesione del diritto al
contradditorio ex artt. 3, 24, 111 Cost., 127, quinto comma, 178, primo comma,
lett. c), 410, cod. proc. pen., per avere il G.i.p. omesso di fissare l’udienza
camerale per la decisione a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione
formulata dal P.M., senza esaminare il contenuto dell’atto in tal senso presentato
dalla persona offesa, né le indagini suppletive ivi contestualmente indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.

2. Questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 26809 del 17/04/2014, dep. 20/06/2014,
Rv. 260571; Sez. 6, n. 4905 del 08/01/2016, dep. 05/02/2016, Rv. 265915) ha in
più occasioni affermato il principio secondo cui, ai fini dell’ammissibilità
dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve
valutare non solo la pertinenza o la specificità delle ulteriori investigazioni indicate
ma anche la loro rilevanza, intesa come concreta incidenza sui risultati delle
indagini preliminari. Pertanto, può e deve essere valutata nel giudizio di
ammissibilità dell’opposizione l’incidenza del tema di prova sul complessivo quadro
probatorio, mentre esula dall’ambito operativo del giudizio di ammissibilità “de
plano” la valutazione dell’idoneità degli elementi dedotti alla dimostrazione del
predetto tema di prova, non consentita in tale sede.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha fatto buon governo di tali
principii, da un lato escludendo, con lineari ed esaustive argomentazioni, la
configurabilità degli ipotizzati delitti di calunnia e diffamazione in relazione al
contenuto della missiva dall’indagato inviata all’ente territoriale di Confindustria,

1

l’archiviazione del procedimento.

dall’altro lato prendendo compiutamente in esame l’atto di opposizione, il cui unico
mezzo di prova richiesto (ossia, l’audizione della persona offesa) è stato dal G.i.p.
motivatamente ritenuto irrilevante rispetto alla possibile incidenza sul tema di prova
delineato dall’indagine, con specifico riferimento al contenuto ed al tenore delle
espressioni utilizzate nel corpo della missiva.
Né, peraltro, va sottaciuto, come puntualmente posto in rilievo nella
requisitoria scritta del P.G., che nel ricorso per cassazione non si è dato conto del

archiviazione da P.M. formulata, né vi sono stati specificamente indicati i profili di
necessaria rilevanza e pertinenza rispetto alla natura delle questioni dedotte.

3. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 aprile 2016

Il Presidente

tipo di investigazione suppletiva richiesta in sede di opposizione alla richiesta di

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