Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16576 del 01/04/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16576 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Laudonio Alfredo, n. il 06/09/1962 a Salerno, parte offesa nel procedimento

ci
Penna Roberto, n. il 06/09/1962

avverso l’ordinanza del 16/07/2015 del GIP Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Policastro, che
ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

Data Udienza: 01/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 luglio 2015, adottata all’esito di udienza
camerale, il G.i.p. presso il Tribunale di Napoli ha disposto l’archiviazione di
un procedimento penale instaurato nei confronti di Penna Roberto, Magistrato
in servizio nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, per il
reato di cui all’art. 328 cod. pen., a seguito di un esposto presentato dalla
Laudonio Alfredo, all’epoca dei fatti Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia.

2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
difensore della persona offesa che, con unico motivo, denuncia il vizio di
inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali in relazione agli
artt. 178, primo comma, lett. c), 127, primo e quinto comma, 409, sesto
comma, cod. proc. pen..
Deduce, in particolare, il ricorrente che, pur essendo stata
tempestivamente proposta motivata opposizione alla richiesta di archiviazione
notificatagli in data 11 marzo 2015, non è stato rispettato il termine di giorni
dieci previsto, a pena di nullità, per la comparizione della persona offesa in
vista dell’udienza camerale – dal G.i.p. fissata in data 8 luglio 2015 – nella
quale è stata discussa la sua opposizione avverso la richiesta di archiviazione
del P.M.. Egli, infatti, ha ricevuto il relativo avviso di fissazione solo il giorno
30 giugno 2015, senza il rispetto dei termini previsti dall’art. 127, primo
comma, proc. pen.. L’udienza veniva poi differita, per l’astensione del
difensore della persona sottoposta ad indagini, al successivo 16 luglio 2015, in
assenza della persona offesa ovvero del suo difensore, che non partecipavano
alla celebrazione delle udienze sopra indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

2. Sebbene l’art. 409, secondo comma, cod. proc. pen. stabilisca che la
camera di consiglio, fissata a seguito di opposizione della persona offesa, deve
svolgersi “nelle forme” previste dall’art. 127 cod. proc. pen., il sesto comma
della su citata disposizione prevede la ricorribilità per cassazione delle relative
ordinanze rinviando alle ipotesi di nullità di cui al quinto comma dell’art. 127

persona offesa

che, a sua volta, rinvia, ai fini dell’avviso alle parti, al termine di dieci giorni
prima della data fissata per l’udienza.
Questa Corte ha in più occasioni chiarito, al riguardo, che la violazione del
termine di dieci giorni liberi dell’avviso dell’udienza camerale in favore delle
parti e dei difensori determina una nullità a regime intermedio (e non una
nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen.), sanabile ex art. 181 cod. proc.
pen. poichè non realizza l’omessa citazione, ma una citazione intempestiva

06/04/2000, dep. 16/06/2000, Rv. 216198).
Nel caso in esame risulta dagli atti che effettivamente l’avviso è stato
notificato senza il rispetto del termine di dieci giorni, poiché in vista
dell’udienza fissata in data 8 luglio 2015 l’atto sopra indicato è stato notificato
solo il 30 giugno 2015, dunque in violazione del termine ragionevolmente
correlato dal codice di rito all’apprestamento delle difese in favore delle parti.
Si è verificata, pertanto, un’ipotesi di nullità non sanata, poiché la persona
offesa non è comparsa all’udienza dell’8 luglio 2015, né a quella successiva
del 16 luglio 2015.

3. S’impone, conclusivamente, l’annullamento dell’ordinanza impugnata
con restituzione degli atti, per l’ulteriore corso, al Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Napoli, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari.
Così deciso in Roma, lì, 10 aprile 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

(Sez. 5, n. 48423 del 14/10/2014, Rv. 261970; Sez. 1, n. 2640 del

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