Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16574 del 24/03/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16574 Anno 2016
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Ciancone Remo, nato a Agnone il 05/11/1971
avverso la sentenza del 16/10/2013 della Corte d’appello di L’Aquila
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Francesca Loy, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 16/10/2013, ha
confermato l’affermazione di responsabilità di Ciancone Remo pronunciata dal
Tribunale di Vasto con provvedimento del 25/11/2009, in relazione al delitto di
cui all’art. 337 cod. pen.

2. Con il ricorso la difesa di Ciancone deduce con un primo motivo vizi di
cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla
valutazione delle risultanze della testimonianza assunta attraverso l’audizione del
teste Mucilli, il cui portato dichiarativo avrebbe dovuto condurre all’esclusione del
reato contestato, ed invece è stato ritenuto inattendibile, con motivazione
illogica.

3. Si eccepisce violazione di cui all’art. 606 lett. b) cod. proc pen. con
riferimento alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 2 cod.
pen. di cui ricorrevano i presupposti, in ragione delle circostanze di fatto in cui
era maturata l’azione.

Data Udienza: 24/03/2016

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Entrambe le censure proposte espongono valutazioni di merito opposte

collegamento con le argomentazioni che la sostengono.
In particolare, la pronuncia si diffonde nella valutazione di inattendibilità
del teste Mucilli, che in dibattimento ha riferito di un atteggiamento inutilmente
aggressivo ai danni dell’odierno ricorrente da parte delle forze dell’ordine,
richiamando l’insanabile contrasto esistente sulla ricostruzione dei fatti offerta
dallo stesso Mucilli nel corso delle indagini, non solo con riguardo alla pretesa
aggressione, ma, a monte, con riferimento all’andamento complessivo del
controllo. Si richiama inoltre, a sostegno di tale valutazione, l’insanabile
contrasto tra quanto emergeva dalla deposizione, e quanto risultante dai
certificati medici acquisiti, elementi confermativi del tutto ignorati
nell’impugnazione proposta.

3. Nello stesso senso deve concludersi riguardo alla mancata applicazione
dell’attenuante della provocazione, i cui presupposti sarebbero fondati sulle
circostanze di fatto emerse dalla deposizione resa da Mucilli nel corso del
dibattimento, che si è evidenziato essere correttamente stata valutata
inattendibile.
Peraltro l’applicazione dell’attenuante rivendicata non risulta neppure
sollecitata con i motivi di appello, limitati, quanto agli elementi su cui fondare la
richiesta di riduzione della sanzione, alla richiesta di riconoscimento delle
attenuanti generiche, sicché in relazione a tale profilo, non può che rilevarsi
l’inammissibilità dell’eccepita violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 3
cod. proc. pen.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, indicata in
dispositivo e ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione
dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.

2

Cassazione sezione VI, rg. 34923/2014

a quelle poste a base della decisione, che viene contestata senza alcun concreto

)11

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 24/03/2016

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