Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16574 del 16/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16574 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FELICETTI MONJA nato il 13/04/1977 a ASCOLI PICENO

avverso la sentenza del 21/01/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 16/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 21.01.2016, la Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Ascoli Piceno dell’11.02.2014, appellata dalla FELICETTI, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata

r.g.n.r.) in relazione ai fatti commessi sino al 2.10.2009 perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena, quanto al residuo reato di cui all’art. 659 c.p.,
in € 200 di ammenda, revocando il beneficio di cui all’art. 163 c.p., confermando
dunque il giudizio di responsabilità penale in relazione ai fatti commessi sino al
1.06.2010, condannando l’imputata alle spese in favore della parte civile.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata a mezzo del difensore di fiducia
iscritto all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p., deducendo cinque motivi, di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.
cod. proc. pen.
In particolare si evoca: a) con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b),
c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 535 c.p.p. e 659 c.p. e correlato triplice vizio motivazionale di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (la motivazione sarebbe contraddittoria in quanto fonderebbe il giudizio di responsabilità su alcune deposizioni delle due persone offese e
dei due testi indotti dalla stesse pp.00., non tenendo conto della loro intrinseca
inattendibilità e del difetto di adeguati riscontri estrinseci, donde l’insufficienza
probatoria in atti; sarebbe poi mancante e manifestamente illogica, in quanto non
tiene conto del fatto che l’atto di appello aveva sottolineato come il narrato delle
pp.00., oltre che essere intrinsecamente inattendibile, non avrebbe riscontri
esterni, ma di ciò la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto, ed, inoltre, il riferimento ad elementi quale la “insostenibile rumorosità” e l'”insostenibile incidenza
sul riposo notturno” sarebbero espressione di valutazioni sull’entità del fenomeno
rumoroso in relazione alla loro intensità, che invece si tradurrebbe in prova positiva dell’insussistenza del fatto; si svolgono poi sempre in tale motivo censure di
inverosimiglianza del narrato del teste Marinucci con quello delle parti civili nonché
di queste ultime sulle circostanze di essere state intollerabilmente disturbate dai
rumori dell’esercizio gestito dall’imputata, laddove gli stessi provenivano dagli avventori fuori strada; quanto sopra sarebbe stato confermato anche dagli accertamenti della polizia giudiziaria, che avrebbero smentito quanto dichiarato dalle parti
civili, oltre che riscontrato a favore della tesi difensiva dalle dichiarazioni della

in ordine al reato di cui all’art. 659 cod. pen. (contestato nel proc. pen. 696/09

teste Norcini, e dagli esiti del giudizio ex art. 700 c.p.c. in cui era stata esclusa la
concedibilità dell’inibitoria; vi sarebbe, poi, un contrasto tra le dichiarazioni stesse
delle pp.00. (De Angelis e Chiodi) circa il fatto che la loro abitazione fosse dotata
di doppi vetri; si censura ancora la sentenza impugnata non solo per aver fatto
massiccio uso della c.d. motivazione “per relationem”, ma anche per essere incorsa in molteplici situazioni di travisamento probatorio, segnatamente con riferi-

perché occupante una stanza da letto sull’altro fronte della strada rispetto al locale; non sarebbe stato spiegato dalla Corte d’appello perché la deposizione Norcini fosse inattendibile, mentre quella del Marinucci, abitante in un appartamento
sito in identica posizione a quella del testimone Norcini, sia stata invece ritenuta
attendibile, giudizio che riguarderebbe anche l’altro teste a difesa Sestili; il travisamento probatorio riguarderebbe poi quanto affermato dai testi della polizia giudiziaria (Marchesani e Tulli), circa l’inesistenza di rumori disturbanti, circostanza
confermata dai testi a difesa Petracci e Giantomassi nonché dagli esiti degli accertamenti dell’Amministrazione comunale che avevano evidenziato come solo il nucleo familiare De Angelis avesse sporto lamentele a differenza degli altri dodici
nuclei familiari residenti nella zona; si evidenzia poi quanto argomentato dalla
c.t.u. svolta nel proc. ex art. 669-duodecies, c.p.c. che aveva attestato l’insonorizzazione del locale dell’imputata a differenza di quanto avvenuto, nonostante i
lavori eseguiti, nell’appartamento delle parti civili, escludendo dunque un accertamento tecnico l’incapacità di propagazione del rumore dal locale dell’abitazione;
sarebbe quindi censurabile quanto affermato dalla Corte d’appello circa l’esistenza
della configurabilità del reato in questione, tacciando di inattendibilità quanto affermato dai testi a difesa, anche con riferimento alla stessa sussistenza del reato,
da escludersi quando ad essere disturbato non sia un numero indeterminato di
persone, situazione oggettivamente esclusa anche dalla petizione sottoscritta dai
nuclei familiari abitanti nella zona che avevano infatti escluso qualsiasi disturbo);
b) con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. sotto il
profilo del travisamento probatorio riguardante l’esame dell’imputato e di tutti i
testi a difesa quanto ai temi già evidenziati nel primo motivo; c) con il terzo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al quale si
ripropongono argomentazioni già sviluppate nel primo motivo, laddove segnatamente si censura il fatto che con “mere illazioni” si sarebbero superate risultanze
specifiche di accertamenti di una c.t.u., operazioni di polizia, risposte all’interrogazione comunale dell’assessore all’ambiente, testimonianza a difesa, che avrebbero disarticolato il ragionamento probatorio; d) con il quarto motivo, il vizio di
cui all’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 bis e 133,
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mento alle dichiarazioni rese dalla teste a difesa Norcini, tacciata di inattendibilità

cod. pen., e 649 c.p.p. e correlati vizi di motivazione mancante e di manifesta
illogicità della motivazione (si censura la sentenza impugnata per aver immotivatamente negato le attenuanti generiche per la gravità del fatto, senza valutare lo
stato di incensuratezza; quanto alla pena, la motivazione sarebbe meramente apparente; infine si deduce la violazione dell’art. 649 c.p.p. in quanto all’imputata
erano stati contestati gli stessi fatti da parte degli stessi oggetti per gli stessi

cedimento oggetto di opposizione a decreto penale di condanna; il PM avrebbe
chiesto l’archiviazione in data 21.12.2010 quanto al proc. 1479/09, poi emettendo
due decreti penali di condanna); e) con il quinto motivo, il vizio di cui all’art. 606,
lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 538 e 539 c.p.p. e correlato vizio di
mancanza della motivazione sulle statuizioni civili della sentenza, non avendo sul
punto la Corte d’appello minimamente argomentato, limitandosi ad avallare
quanto statuito dal primo giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Ed invero, dall’esame congiunto delle sentenze di primo grado e di appello (che,
com’è noto si integrano reciprocamente: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 – dep.
04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595), risulta palese la genericità e manifesta infondatezza di tutti i motivi, atteso che la Corte d’appello, peraltro in maniera analitica e con percorso argomentativo immune da vizi logici, indica nell’impugnata
sentenza le ragioni per le quali ha ritenuto configurabile il reato per cui è intervenuta condanna, con conseguente affermazione della responsabilità penale dell’imputata, accertata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato medesimo, ragioni che si intendono in questa sede integralmente richiamate per esigenze di economia motivazionale né essendo richiesto a questa Corte di procedere
ad una ricognizione e riproposizione delle argomentazioni in fatto sviluppate dalla
Corte territoriale a sostegno di quanto sopra, dovendo la Corte di Cassazione limitarsi a valutare la congruenza motivazionale e la logicità complessiva dell’apparato
argomentativo utilizzato dai giudici di merito e non certo sindacare gli argomenti
fattuali utilizzati dai predetti giudici.

5. In particolare, osserva il Collegio, la Corte d’appello motiva sugli elementi di
responsabilità ancorando il giudizio sulle deposizioni De Angelis, Chiodi, Marinucci,
Cittadini Bellini, sugli accertamenti dell’Arpam (teste Tulli) svolti nell’ottobre 2009
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episodi temporali rispetto a quelli contestati nei due capi di imputazione del pro-

presso l’abitazione del De Angelis che avevano dato atto del superamento del limite di 3 db più di sei volte (18,5 db) alle h. 23.30, ciò disattendendo le contrarie
risultanze delle deposizioni a difesa dell’imputato provenienti da avventori del locale o da soggetti che non avevano abitato in loco prima del 2013, fornendo poi
giustificazione anche alla contraria deposizione della teste Norcini nonché al giudizio di irrilevanza delle risultanze degli accertamenti di polizia in quanto in concomitanza degli stessi si registrava un rapido abbassamento del volume della mu-

sica prodotta dal locale dell’imputata; altro elemento di riscontro viene individuato
dalla Corte d’appello nella inottemperanza all’ordinanza sindacale accertata dal
teste Tulli in data 16 – 17.04.2010; infine, i giudici di appello richiamano la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla configurabilità dell’art. 659 cod. pen. in
consimili ipotesi.

6. Le complessive censure difensive oggetto dei primi tre motivi (che, attesa
l’omogeneità dei profili di doglianza ad essi sottesi meritano congiunto esame),
appaiono anzitutto generiche per aspecificità non confrontandosi con le puntuali
argomentazioni della Corte d’appello opposte a confutazione delle identiche critiche, per così dire, replicate nei motivi di ricorso per cassazione. Sul punto va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici,
ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate
e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano
carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del
09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Le stesse doglianze, peraltro, si traducono in un mero, sebbene articolato, dissenso che, in quanto tale, non è idoneo a far emergere alcun vizio motivazionale
della sentenza. Sul punto merita qui di essere sottolineato che l’apprezzamento
della prova è affidato in via esclusiva al giudice di merito, il quale è libero di valutare le prove raccolte nella istruzione e nel dibattimento, organizzandole e dando
a ciascuna di esse, come al loro complesso, il peso ed il significato che ritiene più
opportuno, mentre il controllo della Corte di Cassazione è limitato alla congruità
della motivazione, nel senso che tale operazione intellettuale deve rispettare le
regole della logica. Il giudice di merito non ha, peraltro, l’obbligo di analizzare
singolarmente tutte le deposizioni testimoniali, tutte le risultanze in atti e tutte le
deduzioni ed allegazioni difensive, essendo sufficiente che egli dimostri, con un
giudizio sia pure complessivo, di averle tenute tutte presenti nella formazione del
suo convincimento e, in caso di diverse contrastanti versioni del fatto, che dia
congrua giustificazione delle tesi prescelte. In applicazione di tale principio non
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può parlarsi di vizio della motivazione qualora il giudice prenda in esame soltanto
le risultanze processuali che ritiene rilevanti ai fini del decidere e le valuti nel loro
complesso in relazione agli elementi difensivi, indicando le ragioni del proprio convincimento. Né è lecito censurare le scelte operate dai giudici di merito adducendo
un preteso omesso esame di circostanze rilevanti perché la decisione non ha seguito la impostazione difensiva (v., tra le tante: Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006 –

7. In ogni caso, lo si ribadisce, è evidente che le censure svolte nei primi tre motivi
prospettino una critica risolventesi nel mero dissenso del ricorrente rispetto all’approdo valutativo operato dalla Corte d’appello e dal primo giudice, operazione non
consentita in questa sede, con conseguente giudizio di manifesta infondatezza.
Deve, a tal proposito, essere ribadito che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo
dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito
sia pervenuto attraverso l’esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione
esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non
possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non
rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni,
l’indagine sull’attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo
estrinseco della congruità e logicità della motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, n.
87 del 27/09/1989 – dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961). Il controllo di legittimità sulla motivazione è, infatti, diretto ad accertare se a base della pronuncia
del giudice di merito esista un concreto apprezzamento del materiale probatorio
e/o indiziario e se la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici. Restano escluse da tale controllo sia l’interpretazione e la consistenza degli indizi e delle prove sia le eventuali incongruenze logiche che non
siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con
altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato: ne
consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso
fondati su una diversa prospettazione dei fatti ne’ su altre spiegazioni, per quanto
plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente (Sez. 6, n. 1762 del
15/05/1998 – dep. 01/06/1998, Albano L, Rv. 210923).
La sentenza impugnata non merita dunque censura sotto alcuno dei profili di doglianza mossi nei primi tre motivi di ricorso.

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dep. 16/01/2007, Romagnolo, Rv. 235732).

8. Il giudizio di inammissibilità investe, segnatamente, tutte le censure di presunto
travisamento probatorio o quelli di manifesta illogicità, vizi di cui non v’è traccia
nella sentenza impugnata, né vi è prova alcuna della “decisività” degli elementi di
prova pretermessi o non adeguatamente valutati a disarticolare il ragionamento
probatorio dell’impugnata sentenza. Deve conclusivamente essere ricordato che il
ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o mani-

agli atti non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti
processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati
dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto
emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c)
dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato,
nonchè della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d)
indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta
logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010 – dep. 22/12/2010, Damiano, Rv.
249035).

9. Quanto al quarto motivo, con cui si censura la violazione dell’art. 649 cod. proc.
pen., è eccezione priva di rilievo in quanto la richiesta di archiviazione cui si riferisce l’imputata era relativa al procedimento penale oggetto del d.p. n. 499, relativo al reato per cui è intervenuta la sentenza di proscioglimento per prescrizione,
laddove, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche e al complessivo
trattamento sanzionatorio, la ricorrente non può dolersi per il solo mancato riconoscimento per l’incensuratezza, ciò in applicazione del principio secondo cui Le
circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute solo per l’incensuratezza dell’imputato, dovendosi considerare anche gli altri indici desumibili
dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 4033 del 04/12/2013 – dep. 29/01/2014, Morichelli, Rv. 258747). Ne consegue che il riferimento alla sola gravità del fatto è
elemento sufficiente ad escludere le attenuanti generiche, mentre con riferimento
all’art. 133 c.p. va ribadito il principio espresso da questa Corte secondo cui in
tema di irrogazione del trattamento sanzionatorio, quando per la violazione
ascritta all’imputato sia prevista alternativamente la pena dell’arresto e quella
dell’ammenda, il giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base
alle quali ha applicato la misura massima della sanzione pecuniaria, perché,
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festa illogicità della motivazione per l’omessa valutazione di circostanze acquisite

avendo l’imputato beneficiato di un trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all’altra più rigorosa indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui
è stata adottata la decisione, ben potendo esaurirsi tale motivazione nell’accenno
alla equità quale criterio di sintesi adeguato e sufficiente (Sez. 3, n. 37867 del

10. Quanto, infine, al quinto motivo, la censura è generica non indicando le ragioni
per cui la condanna al risarcimento danni non sarebbe legittima, limitandosi a
riproporre le doglianze di appello; è anche manifestamente infondata in quanto,
quand’anche si ritenesse sussistente l’omissione motivazionale sul punto, il motivo
sarebbe inammissibile perché le statuizioni civili del primo giudice si fondavano su
argomentazioni congrue non sindacabili pertanto in sede di legittimità, sicché la
manifesta infondatezza del motivo rende inammissibile il ricorso.

11. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 novembre 2017

18/06/2015 – dep. 18/09/2015, Di Santo, Rv. 264726).

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