Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16572 del 17/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16572 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: GALLO DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 7062/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del
27/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;
Data Udienza: 17/12/2013
RITENUTO IN FATTO
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione e comunque manifestamente infondati.
Per quanto riguarda le censure in ordine alla valutazione degli elementi di prova, le
stesse sono manifestamente infondate in quanto la Corte non ha fondato il giudizio di
responsabilità soltanto sulla corrispondenza della firma apposta sul titolo ma sulle
dichiarazioni testimoniali di tale B.B. a cui il A.A. aveva consegnato l’assegno di
provenienza illecita. Ugualmente inammissibili sono le censure in punto di diniego di
generiche in quanto la Corte ha respinto la relativa richiesta richiamando i precedenti penali
dell’imputato, elementi significativi ex art. 133 e 62 bis cod. pen. Nè il ricorrente è stato in
grado di indicare elementi favorevoli non presi in considerazione dalla Corte.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 dicembre 2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Con sentenza in data 27/3/2012, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza
del Tribunale di Rieti/Poggio Mirteto, in data 17/3/2005, riconosciuta l’ipotesi lieve, riduceva la
pena inflitta a A.A., per il reato di ricettazione di un assegno, rideterminandola in
mesi sei di reclusione ed C. 300,00 di multa.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo mancanza ed illogicità della
motivazione nella valutazione della prova e dolendosi del mancato riconoscimento delle
generiche.