Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16570 del 16/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16570 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DER NDIOGOU nato il 10/01/1966 a HORS( SENEGAL)

avverso la sentenza del 29/02/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 16/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 29.02.2016, la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza del tribunale di santa Maria Capua Vetere del 5.04.2011, appellata dal DER, che l’aveva condannato alla pena di 4 mesi e gg. 20 di reclusione ed

di 533 supporti digitali contenenti opere protette dal diritto di autore privi del previsto contrassegno SIAE ed abusivamente duplicate (capo a) nonché del reato di
ricettazione “attenuata” dei predetti supporti (capo b), nonché del reato di cui
all’art. 473, comma primo, e 61, n. 2, cod. pen., il tutto in relazione a fatti contestati come commessi in data 26.01.2011.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia
iscritto all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p., deducendo un unico motivo, di seguito
enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
att. cod. proc. pen.
In particolare si evoca, con tale motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e),
cod. proc. pen. in relazione all’art. 648, comma secondo, cod. pen. e correlato
vizio di mancanza della motivazione (non vi sarebbero prove certe della responsabilità; non vi sarebbe motivazione in ordine all’effettiva consapevolezza della
provenienza delittuosa dei supporti; sarebbe stato ingiustificatamente negato al
ricorrente il riconoscimento della prevalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva contestata, con conseguente irrogazione di una pena lontana dai minimi edittali).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Ed invero, dall’esame congiunto delle sentenze di primo grado e di appello (che,
com’è noto si integrano reciprocamente: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 – dep.
04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595), risulta palese la genericità e manifesta infondatezza del motivo, atteso che la Corte d’appello, seppure in maniera sintetica
ma con percorso argomentativo immune da vizi logici, indica nell’impugnata sentenza le ragioni per le quali, per quanto qui di interesse, ha ritenuto integrato il
delitto di ricettazione e non riconoscibile il giudizio di invocata prevalenza, ragioni

C 2000 di multa perché ritenuto colpevole dei reati di abusiva commercializzazione

che si intendono in questa sede integralmente richiamate per esigenze di economia motivazionale né essendo richiesto a questa Corte di procedere ad una ricognizione e riproposizione delle argomentazioni in fatto sviluppate dalla Corte territoriale a sostegno di quanto sopra, dovendo la Corte di Cassazione limitarsi a
valutare la congruenza motivazionale e la logicità complessiva dell’apparato argomentativo utilizzato dai giudici di merito e non certo sindacare gli argomenti fat-

5. In particolare, osserva il Collegio, la Corte d’appello motiva adeguatamente e
senza cedimenti logici tutti gli aspetti oggetto di contestazione. Segnatamente, si
osserva: a) la Corte d’appello precisa che tutti i supporti presentavano la locandina
fotocopiata sulle rispettive custodie; l’imputato venne sorpreso mentre era intento
a vendere la merce esposta su una bancarella lungo la pubblica via; i controlli a
campione consentirono di accertare la corrispondenza tra la locandina effigiata ed
il contenuto dei supporti); b) quanto al delitto di ricettazione ed alla sussistenza
del dolo normativamente richiesto, da un lato, trova applicazione il principio secondo cui integra il reato di ricettazione la ricezione di “compact-disc” (CD) musicali tutelati dal diritto d’autore ed abusivamente riprodotti, in quanto anche dopo
la sentenza della Corte di Giustizia U.E., 8 novembre 2007, in causa C-20/05, che
pure ha determinato l’irrilevanza penale della violazione dell’obbligo di apposizione
del contrassegno S.I.A.E., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in
quanto tale, né sono state liceizzate attività comportanti l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno (Sez. 2, n. 5228 del
07/11/2012 – dep. 01/02/2013, Mbaye, Rv. 255045); dall’altro, è stato anche di
recente ribadito che ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova
dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza
della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. (In motivazione, la S. C. ha
precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della
prova, e nemmeno un “vulnus” alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa
struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della “res”, il necessario accertamento
sulle modalità acquisitive della stessa: Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016 – dep.
14/12/2016, Alotta, Rv. 268713); c) quanto, infine, al trattamento sanzionatorio
ed al giudizio di mancata prevalenza ex art. 69 cod. pen., la Corte d’appello motiva
specificando che il giudizio di equivalenza espresso dal primo giudice rendeva proporzionata la pena rispetto alla scarsa portata dei fatti; non vi è peraltro alcuna
violazione dell’art. 133 cod. pen., attesa la regola del c.d. medio edittale ormai
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tuali utilizzati dai predetti giudici.

affermatasi nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015
– dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), né può ritenersi viziato il ragionamento della Corte d’appello quanto al mancato giudizio di prevalenza, atteso
che, come già affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione,
le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sin-

illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella
che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più
idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713
del 25/02/2010 – dep. 18/03/2010, Contaldo, Rv. 245931).

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 novembre 2017

Il Consig ‘ere estensore
Aless

Il Presidente
o Cavallo

dacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento

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