Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1657 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1657 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

Data Udienza: 28/11/2012

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BLANCATO MARILENA N. IL 04/05/1970
avverso l’ordinanza n. 298/2011 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
19/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZ1;
4et4e/sentite le conclusioni del PG Dott.
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N. 22592/12-RUOLO N. 25 C.C.P. (1987)

JUTENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 19 marzo 2012, il Tribunale del riesame di Catania ha
respinto l’appello proposto da BLANCATO Marilena, nella sua veste di
amministratrice unica della s.r.l. “SA SOCCORSO AUTO” e proprietaria del 50%
delle quote della società anzidetta, avverso il rigetto, da parte del G.I.P. di
Catania, della sua istanza, intesa ad ottenere la revoca del sequestro preventivo,

legge 7.8.1992 n. 356, introdotto dall’art. 2 del decreto legge 20.6.1994 n. 399,
convertito con modificazioni nella legge 8.8.1994 n. 501, delle quote societarie
anzidette, avendo ritenuto che esse, sebbene formalmente intestate alla
BLANCATO, erano nell’effettiva disponibilità di MARSIGLIONE Francesco,
indagato anche per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., per il quale tale tipo
di sequestro era ipotizzabile.

2.11 Tribunale ha rilevato come la BLANCATO avesse in precedenza proposto
istanza di riesame avverso il decreto impositivo del vincolo; che detta istanza
era stata dichiarata inammissibile per mancanza di procura speciale rilasciata al
difensore, e che pertanto l’appello proposto innanzi a sè dalla BLANCATO era
inammissibile, siccome riferito a vizi originari del provvedimento impositivo del
vincolo, che non avrebbero potuto essere fatti valere nella presente sede di
appello.

3.11 Tribunale ha comunque esaminato anche nel merito il ricorso ed ha ritenuto
infondato l’appello proposto dalla BIANCATO, in quanto sussistevano indizi tali
da far ritenere che la BLANCATO si fosse prestata a fungere da titolare apparente
delle quote della s.r.l. “SA SOCCORSO AUTO”, al solo fine di salvaguardare il
vero titolare delle quote, da identificare nell’indagato MARSIGLIONE Francesco,
onde preservarlo dal pericolo di confisca.
Ha ritenuto indizi in tal senso:
-l’essere stato il MARSIGLIONE nella disponibilità dei locali, parte dei quali
subaffittati alla citata s.r.l. “SA SOCCORSO AUTO”;
-la conversazione di un colloquio registrato in carcere 1’8 gennaio 2007, nel corso
del quale il MARSIGLIONE aveva dato disposizioni affinché le quota della s.r.l.
“SA SOCCORSO AUTO” nella disponibilità di NICOTRA Antonella fossero cedute a
MAMMANA Roberto e BLANCATO Marilena; il che era regolarmente avvenuto il 25
gennaio 2007;

ex art. 12 sexies del d.l. 8.6.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella

-le conversazioni registrate nel carcere il 23 maggio ed il 20 luglio 2007, nel
corso delle quali il MARSIGLIONE aveva dato specifiche e dettagliate disposizioni
in ordine alla gestione della citata s.r.l. “SA SOCCORSO AUTO”;
-l’elevate esposizione debitoria della BLANCATO ed il fatto che la medesima non
aveva fornito elementi tali da consentire una ricostruzione in positivo delle sue
capacità economiche, idonee ad azzerare la rilevante esposizione debitoria della
società anzidetta, della quale la stessa avrebbe assunto in via esclusiva la
gestione; il che, unito all’assoluta mancanza di qualsiasi indicazione dei guadagni
svolta, induceva a ritenere che l’attività svolta dalla società fosse riconducibile al
solo MARSIGLIONE.
4.Avverso detto provvedimento del Tribunale di Catania BLANCATO Marilena
propone ricorso per cessazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto:
1)-violazione di legge nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che essa
ricorrente non avrebbe potuto proporre istanza di revoca del sequestro
preventivo, per non avere la stessa proposto in precedenza rituale istanza di
riesame, in quanto la mancata tempestiva proposizione della richiesta di riesame
non ne precludeva la richiesta di revoca per mancanza delle condizioni di
applicabilità della misura cautelare reale, anche in assenza di fatti sopravvenuti;
II)-erronea applicazione della legge penale, in quanto era l’accusa che avrebbe
dovuto dimostrare l’esistenza di una situazione tale da avallare una discrasia fra
l’intestazione formale del bene e l’effettiva disponibilità del medesimo.
Non erano emersi invero elementi idonei a collegare essa ricorrente a
MARSIGLIONE Francesco, anche perché le quote della società erano a lei
transitate tramite una terza persona, tale NICOTRA Antonina; nessun indizio era
emerso dal quale potersi ritenere che essa ricorrente fosse stata una intestataria
fittizia di quote, anche per avere essa dimostrato la sussistenza di proprie
autonome risorse economiche, avendole le banche concesso crediti e fideiussioni.
CONSIDER4TO IN DIRITTO

1.E’ fondato il primo motivo di ricorso proposto da BLANCATO Marilena.
2.Con esso la ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto inammissibile
l’appello da lei proposto avverso il diniego, da parte del G.I.P., di revoca del
sequestro preventivo del 50% delle quote della s.r.l. “SA SOCCORSO AUTO”, in
quanto la richiesta di riesame da lei precedenza proposta avverso la misura
cautelare reale anzidetta era stata dichiarata inammissibile per essere stato il
suo difensore privo della richiesta procura speciale.

che la BLANCATO avrebbe conseguito in ragione dell’attività di amministratrice

3.La giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 6 n. 43213 del 27/19/2010,
Riviezzi, Rv. 248804) ritiene invero che la preclusione processuale determinata
dal c.d. “giudicato cautelare” opera solo quando vi sia stato un effettivo
apprezzamento in fatto ed in diritto del materiale probatorio e dell’imputazione
provvisoria, non conseguendo invece tale effetto le decisioni che, come nel caso
in esame, abbiano definito l’incidente cautelare in relazione ad aspetti

4.E’ invece infondato il secondo motivo di ricorso proposto da BLANCATO
Marilena.
Con esso la ricorrente lamenta che il Tribunale di Catania ha respinto l’appello da
lei proposto avverso il diniego, da parte del G.I.P. in sede, di revocare il
sequestro preventivo del 50% delle quote societarie della s.r.l. “SA SOCCORSO
AUTO”, formalmente intestate alla ricorrente, ma che avevano formato oggetto
di sequestro preventivo emesso, ai sensi dell’art. 12 sexies del d.l. 306/1992,
siccome ritenute nella effettiva disponibilità di MARSIGLIONE Francesco,
indagato per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, reato per i
quali tale tipo di sequestro era ipotizzabile.
5.Ai sensi della normativa sopra richiamata, il sequestro preventivo è
strettamente collegato alla confisca obbligatoria, prevista in caso di condanna
ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti per determinati reati,
elencati dalla norma di legge di cui sopra, fra i quali rientrano, come sopra detto,
quello ipotizzato a carico di MARSIGLIONE Francesco.
In tal caso la confisca ha struttura e presupposti diversi dall’istituto della confisca
prevista dall’art. 240 c.p., in quanto, mentre per tale ultima norma assume
rilievo la correlazione fra un determinato bene ed un certo reato, nella confisca
ex art. 12 sexies del d.l. 306/92 viene in considerazione il diverso nesso che si
stabilisce fra un patrimonio ingiustificato ed una persona, nei cui confronti sia
stata pronunciata condanna per uno dei reati indicati nell’articolo da ultimo citato
(cfr. Cass. 1″, 25.10.2000 n. 5263).
6.Dal che consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai
sensi dell’art. 12 sexies del d.l. 306/92, è necessario accertare, quanto al c.d.
“fumus commissi delicti” l’astratta configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato
(nella specie a MARSIGLIONE Francesco), di uno dei reati indicati dalle norme
citate e, quanto al c.d. “periculum in mora”, elemento quest’ultimo coincidente
con la confiscabilità del bene, la presenza di seri indizi circa l’esistenza dei
3

meramente procedurali.

medesimi indizi che potrebbero legittimare la confisca e cioè da un lato la
sproporzione fra il valore dei beni rispetto al reddito od alle attività economiche
del soggetto indagato e, dall’altro, la mancata giustificazione della lecita
provenienza dei beni medesimi (cfr. Cass. 1^ 19.1.07 n. 15908).
7.11 provvedimento impugnato nella presente sede ha la particolarità di essere
stato emesso non nei confronti del soggetto indagato, ma nei confronti di una
terza persona intestataria del bene sottoposto a sequestro, in particolare di
SOCCORSO AUTO” e proprietaria del 50% delle quote della società anzidetta, la
quale ha chiesto la restituzione in suo favore delle quote societarie sopra
indicate, formalmente a lei intestate, ma sottoposte a sequestro preventivo dal
G.I.P. di Catania, siccome ritenute nella effettiva disponibilità di MARSIGLIONE
Francesco, soggetto indagato per un delitto (art. 416 bis cod. pen.), che
consentiva l’adozione di detta misura cautelare.
8.E’ noto che il sindacato di legittimità esercitato da questa Corte Suprema, con
riferimento alle ordinanze emesse dal Tribunale del riesame ai sensi degli artt.
322 bis e 324 c.p.p. in materia di misure cautelari reali è limitato, ai sensi
dell’art. 325 primo comma c.p.p., al solo vizio di violazione di legge.
E’ da escludere quindi la sindacabilità dell’illogicità manifesta della motivazione,
di cui all’art. 606 primo comma lettera e) c.p.p., trattandosi di vizio non
riconducibile alla tipologia della violazione di legge (cfr., in termini, Cass. SS.
UU. 28.5.03 n. 12).
E’ richiesto invece che la motivazione manchi assolutamente, ovvero sia del tutto
priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, si da non essere
comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero che le linee
argomentative del provvedimento siano così scoordinate da rendere impossibile
la percezione delle ragioni che hanno giustificato il provvedimento (cfr., in
termini, Cass. 2^ 16.11.2006 n. 5225).
9.Fatte tali premesse, va rilevato che appare incensurabile nella presente sede,
siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione, la
motivazione con la quale il Tribunale di Catania ha respinto l’appello proposto da
BLANCATO Marilena nell’anzidetta sua qualità.
Il Tribunale ha infatti rilevato:
-che il MARSIGLIONE era nella disponibilità dei locali, parte dei quali subaffittati
alla citata s.r.l. “SA SOCCORSO AUTO”, il che costituiva rilevante indizio circa
una sua anomala contiguità con la società anzidetta;
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BLANCATO Marilena, nella sua veste di amministratrice unica della s.r.l. “SA

-che, nel corso di una conversazione in carcere registrata 1’8 gennaio 2007, il
MARSIGLIONE aveva dato disposizioni affinché le quote della s.r.l. “SA
SOCCORSO AUTO” nella disponibilità di NICOTRA Antonella fossero cedute a
MAMMANA Roberto e BLANCATO Marilena; il che era regolarmente avvenuto il 25
gennaio 2007 e dimostra come il passaggio delle quote dalla NICOTRA alla
ricorrente fosse avvenuta solo perché disposta e voluta dal MARSIGLIONE;
-che, nel corso delle conversazioni registrate nel carcere il 23 maggio ed il 20
luglio 2007, il MARSIGLIONE aveva dato specifiche e dettagliate disposizioni in
-che la BLANCATO aveva un’elevata esposizione debitoria e non aveva fornito
elementi idonei a provare il possesso di risorse economiche così rilevanti da
consentirle di azzerare la rilevante esposizione debitoria della s.r.l. “SA
SOCCORSO AUTO”, della quale la stessa aveva assunto in via esclusiva la
gestione; il che, unito alla carente indicazione dei guadagni che la BLANCATO
avrebbe conseguito in ragione dell’attività di amministratrice svolta, induceva a
ritenere che l’attività svolta dalla società fosse in realtà riconducibile al solo
MARSIGLIONE.
10.Validi e convincenti appaiono pertanto gli elementi valorizzati dal Tribunale
per ritenere che l’odierna ricorrente non aveva disponibilità economiche tali da
consentirle di rilevare la metà del capitale della società anzidetta, si da far
fondatamente ritenere che le quote sottoposte a sequestro avessero un valore
chiaramente eccedente le sue capacità reddituali, con conseguente sussistenza
dei presupposti legittimanti l’adozione del sequestro preventivo delle quote
societarie anzidette.
11.Le argomentazioni svolte dalla ricorrente per confutare quanto rilevato dal
provvedimento impugnato sono generiche, aspecifiche e prive del requisito
dell’autosufficienza, non avendo la stessa allegato documentazione idonea a
provare il possesso di risorse economiche personali tali da consentirle dapprima
di acquisire la metà del capitale sociale della s.r.l. “SA SOCCORSO AUTO” e poi di
fronteggiare l’ingente situazione debitoria della medesima società, di cui era
diventata amministratrice.
12.Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da BLANCATO
Marilena, con sua condanna al pagamento delle spese processuali.

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Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5

ordine alla gestione della citata s.r.l. “SA SOCCORSO AUTO”;

Così deciso il 28 novembre 2012.

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