Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1657 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1657 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TORTORA AGOSTINO N. IL 22/07/1971
avverso la sentenza n. 12600/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Seiv. 14 ‘
che ha concluso per ..e:p
(
dt-U A-A (-°13

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/11/2013

2(24 It-u-to
1. Tortora Agostino , tramite il fiduciario , propone ricorso per Cassazione
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli con la quale è stata
confermata la condanna alla pena di giustizia comminata in primo grado al
ricorrente , riconosciuto responsabile del reato di evasione per essersi
allontanato dal luogo di arresto per finalità diverse da quelle lavorative poste a
fondamento dell’autorizzazione a lasciare il luogo di detenzione domiciliare.
2. Quattro i motivi di ricorso .
I

primi

tre

si

concretano

in

una

sostanziale

lamentela

afferente una asserita carenza di motivazione nonché la violazione di diverse
diposizioni processuali.
La Corte non avrebbe in alcun modo argomentato la decisione assunta ,
riportando acriticamente i fatti senza specificare il percorso logico seguito,
omettendo di rispondere ai puntuali rilievi formulati in appello dalla difesa quanto
alla non configurabilità del reato contestato ed affermando apoditticamente che
le ragioni per le quali il ricorrente era presente presso l’abitazione della
convivente erano estranee all’attività lavorativa autorizzata per allontanarsi dal
domicilio degli arresti. La Corte avrebbe pretermesso integralmente la
dichiarazione testimoniale di Horobets Irina , in forza alla quale viene evidenziato
che il giorno della supposta evasione il ricorrente era stato presente , per tutto il
pomeriggio , presso la sede dell’azienda ove svolgeva attività lavorativa . E nella
motivazione adottata si tralascia di considerare , in aperte distonia rispetto alla
ipotesi di reato contestata, che il ricorrente si era recato presso l’abitazione delle
convivente per prelevare ivi un dipendente dell’impresa e portarlo presso la
sede; ciò dopo aver dato notizia di tale spostamento ai CC competenti al
controllo, in linea con l’autorizzazione resa.
2.2 Con il quarto motivo si lamenta motivazione , illogica , mancante e
contraddittoria nonché violazione di legge in punto alla mancata applicazione
delle generiche nonchè la dosimetria della pena con riferimento ai criteri di cui
all’art 133 cp.
Considerato in diritto.
3. IL ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
Secondo quanto evidenziato, in termini assolutamente conformi , dalle due
decisioni di merito , il ricorrente autorizzato a lasciare la detenzione domiciliare
per recarsi al lavoro presso una ditta di autotrasporti con sede in Benevento è
stato trovato presso l’abitazione della convivente , in San Martino valle caudina ,

2.1

per ragioni assolutamente non riconducibili all’autorizzata attività lavorativa . I
soggetti sentiti hanno infatti confermato che ivi si trovava per rivendicare a sè la
proprietà dell’immobile abitato dalla convivente e per mandare via dal sito altri
soggetti che a suo dire abusivamente vi dimoravano , tanto da entrare in lite con
i parenti della convivente stessa; lite che ebbe a coinvolgere anche i fratelli del
ricorrente , tale da giustificare l’intervento dei CC .
4. Questo il quadro fattuale di riferimento , osserva la Corte come la motivazione

Sul piano dell’adotto vizio di motivazione manca in ricorso l’indicazione dei profili
sollevati in appello e pretermessi dalla Corte territoriale , decisivi rispetto alla
decisione perché utili a destrutturare il percorso logico che caratterizza la
sentenza. In particolare, il gravame non reca contestazione alcuna in ordine al
tenore delle dichiarazioni richiamate dai Giudici del merito a sostegno della
ricostruzione posta a fondamento della decisione assunta. Quanto, invece , alla
deposizione testimoniale assertivamente pretermessa nel valutare della Corte , il
vizio addotto integra una ipotesi di travisamento probatorio inammissibilmente
sollevato a fronte di una doppia valutazione conforme dele medesimo matieriale 4
istruttorio e , ancor di più per la non autosufficienza del ricorso sul punto ( non si
riporta il tenore della deposizione ; non si allega il verbale né si indicano gli
elementi per rintracciarlo tra gli atti) nonchè per la non decisività del dato
travisato ( la deposizione , per come riferita nel testo dello stesso ricorso, non si
si pone in contraddizione con il dato , certo , in forza al quale il ricorrente ebbe
ad allontanarsi dal luogo del lavoro per recarsi presso la casa della convivente)
Va poi rimarcato che l’intero assunto difensivo ruota intorno alla considerazione
per la quale la presenza del ricorrente era motivata da ragioni lavorative : ma
siffatto dato fattuale , assolutamente privo di conferme nella ricostruzione in
fatto emergente dalle sentenze di merito , non trova alcun appiglio , seppur
labiale , nelle ragioni di lagnanza sollevate in ricorso.
5.

L’ultimo motivo di ricorso è inammissibile in ragione del tenore della

prospettazione sui punti in contestazione siccome sollevata già in appello.
Al fine va evidenziato che con l’appello l’unica contestazione mossa riguardo alla
determinazione della pena riguardava la negata applicazione delle generiche,
peraltro formulata in modo assolutamente generico senza segnalare gli elementi
positivi dai quali ricavare i presupposti utili a giustificare , sul punto, una
rivisitazione della decisione di primo grado.

adottata dalla Corte territoriale non meriti le censure prospettate in ricorso.

In ragione di tanto il motivo in disamina va dichiarato inammissibile nella parte in
cui lamenta un difetto di motivazione quanto alla corretta applicazione dei criteri
di cui all’ad 133 cp in punto alla dosimetria del trattamento sanzionatorio
applicato , trattandosi di questione introdotta esclusivamente con il ricorso in
Cassazione; parimenti inammissibile in punto alle generiche , per la originaria
assoluta genericità del rilievo a suo tempo sollevato in appello.
6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento

della cassa delle ammende .
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
AmmendeCosì deciso il 5 novembre 2013
Il Consigliere relatore

Il President

delle spese processuali e di una somma liquidata come da dispositivo in favore

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