Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16569 del 16/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16569 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROCCO FRANCESCO nato il 01/01/1951 a AFRAGOLA

avverso la sentenza del 24/10/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 16/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 24.10.2016, il tribunale di Napoli condannava il
ROCCO alla pena di 5000 C di ammenda pe ril reato di cui all’art. 256, comma
secondo, d. Igs. n. 152 del 2006, così riqualificata giuridicamente l’originaria im-

messi in data 22.07.2013.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia
iscritto all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p., deducendo un unico motivo, di seguito
enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
att. cod. proc. pen.
In particolare si evoca, con tale motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), cod.
proc. pen. in relazione alla intervenuta riqualificazione giuridica del fatto originariamente contestato, che avrebbe determinato la violazione dell’art 521 cod. proc.
pen., sottraendo altresì al difensore la possibilità di praticare una diversa strategia
difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che non sussiste la
violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se, a fronte di un’imputazione di discarica non autorizzata di rifiuti, sia pronunciata condanna per il
reato di abbandono o deposito incontrollato degli stessi (Sez. 3, n. 12443 del
11/02/2010 – dep. 30/03/2010, Coculo e altro, Rv. 246458).
Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, con conseguente manifesta infondatezza
del motivo.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

,/,

putazione di discarica abusiva, il tutto in relazione a fatti contestati come com-

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 novembre 2017

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