Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16567 del 18/03/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16567 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Fadda Marco, nato a Alghero il 5/12/1964

avverso la sentenza del 21/11/2013 della Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di
Sassari

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Sezione distaccata di Sassari della
Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza del 27 ottobre 2011 del
Tribunale di Sassari, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato Marco
Fadda responsabile del reato di detenzione illegale di cocaina e che lo aveva
condannato alla pena di giustizia, riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve
entità (art. 73, comma 5, T.U. stup.).

Data Udienza: 18/03/2016

I Giudici di merito escludevano un uso esclusivamente personale della
cocaina, in considerazione del dato ponderale (3,056 grammi di principio attivo,
pari a 20,4 dosi medie singole), della totale mancanza di reddito da parte
dell’imputato (che non giustificava l’entità dell’acquisto della droga e la somma
trovata in suo possesso), del tentativo di disfarsi dello stupefacente
(occultandolo nel cavo orale) e del rinvenimento di materiale per il
confezionamento.

lamentando violazione di legge e vizi di motivazione, in ordine alla ritenuta
illiceità della detenzione, basata su dati neutri ed inconferenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

I motivi di ricorso sono da ritenersi inammissibili, in quanto

manifestamente infondati.
La sentenza impugnata fonda la prova della responsabilità penale
dell’imputato su un ragionamento adeguato e corretto, oltre che pienamente
plausibile dal punto di vista logico, facendo leva sui dati indicati in narrativa per
escludere la destinazione esclusivamente personale della sostanza stupefacente
trovata in possesso dell’imputato.
Le critiche difensive mirano soltanto a privare di significato circostanze che
risultano tutt’altro che neutre, sollecitando la Corte di cassazione ad una
inammissibile lettura alternativa delle risultanze processuali.

2. La inammissibilità del ricorso non impedisce tuttavia di rilevare d’ufficio la
questione delle modifiche in melius nel frattempo intervenute per il trattamento
sanzionatorio.
Dopo la presentazione del ricorso, il trattamento sanzionatorio per la
fattispecie del fatto «di lieve entità», di cui al quinto comma dell’art. 73 T.U.
stup., è stato modificato, in senso più favorevole all’imputato, dalla legge 16
maggio 2014, n. 79 di conversione del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36.
Si impone pertanto l’annullamento sul punto della sentenza impugnata
pronunciata prima delle modifiche normative in melius, e ciò anche nel caso in
cui il ricorso sia inammissibile e la pena inflitta rientri — come nella fattispecie in
esame — nella cornice edittale sopravvenuta (Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015,
Della Fazia, Rv. 265110-1).

2

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione l’imputato,

3. Conclusivamente sulla base di quanto premesso, la sentenza impugnata
deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Stante la misura della pena inflitta dai Giudici di merito, attestata sui minimi
edittali all’epoca vigenti, alla rideterminazione della pena può procedere, ex art.
620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., direttamente la Corte di cassazione:
tenuto conto della riduzione per il rito, la pena deve essere determinata in mesi
quattro di reclusione e euro 688 di multa.
Devono essere invece rigettati, per le considerazioni già svolte, i restanti

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio, che ridetermina in misura di quattro mesi di reclusione ed euro
688,00 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 18/03/2016.

motivi di ricorso proposti dal ricorrente.

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