Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16567 del 16/11/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16567 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI PINTO ANGELO nato il 13/01/1968 a BISCEGLIE
avverso la sentenza del 03/06/2015 del GIP TRIBUNALE di LODI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
Data Udienza: 16/11/2017
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 3.06.2015 il GUP/tribunale di Lodi condannava il
DI PINTO, in esito al giudizio abbreviato richiesto, alla pena di € 14.000,00 di
ammenda per il reato di cui all’art. 23, d. Igs. n. 81 del 2008, contestato come
commesso secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nel
2. Ha proposto appello a mezzo del proprio difensore di fiducia l’imputato, con cui
censura la sentenza di primo grado per l’insussistenza del fatto, per la mancata
riqualificazione nell’ipotesi di cui all’art. 112, d. Igs. n. 81 del 2008 e con contestuale richiesta di ammissione all’oblazione speciale, in subordine chiedendo applicarsi la speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen., e la
riduzione della pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso, così riqualificato l’atto di impugnazione trattandosi di sentenza inappellabile ex art. 593, c.p.p., è inammissibile non essendo il difensore fiduciario,
Avv. C. Schiavi, unico sottoscrittore dell’appello, all’atto della presentazione
dell’impugnazione, iscritto all’Albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, come
prescritto dall’art. 613 cod. proc. pen., risultando l’iscrizione al solo Albo avvocati
del foro di Lodi in data 2.12.2009.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 novembre 2017.
capo di imputazione in data 26.09.2013.