Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16565 del 18/03/2016
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16565 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CALVANESE ERSILIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Marziali Andrea, nato a Alzano Lombardo il 26/07/1990
avverso la sentenza del 1/10/2013 della Corte di appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in – persona del Sostituto Procuratore
generale Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano
confermava la sentenza del 14 dicembre 2012 del Tribunale di Milano, che aveva
dichiarato, all’esito di giudizio abbreviato, Andrea Marziali responsabile del reato
di detenzione illecita di un chilo di marijuana e che lo aveva condannato alla
pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 14.000 di multa.
Data Udienza: 18/03/2016
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore
dell’imputato, lamentando l’illegittimità della pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Come hanno affermato le Sezioni unite, è illegale la pena determinata dal
droghe cosiddette «leggere», sui limiti edittali dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990,
come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma
dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche
nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali
previsti dall’originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella
del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità (Sez. U,
n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205).
La sentenza impugnata, avendo confermato la pena, commisurata sulla
cornice edittale prevista per il reato di detenzione illecita di marijuana dalla legge
n. 49 del 2006, deve quindi essere annullata con rinvio ad altra sezione della
Corte di appello di Milano, per una nuova determinazione della pena in base ai
criteri indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di
Milano.
Così deciso il 18/03/2016.
giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le