Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16563 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16563 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DESSIMONE FRANCO nato il 13/04/1938 a LUINO

avverso la sentenza del 30/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello ha parzialmente confermato la sentenza di primo grado, con
la quale l’imputato era stato condannato, per il reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del
2000, per il periodo di imposta 2009. Ha assolto l’imputato quanto alla dichiarazione relativa
all’imposta sui redditi, per insussistenza del fatto, rideterminando la pena in dieci mesi di
reclusione per l’omessa dichiarazione Iva.

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
dell’ipotesi di particolare tenuità di cui all’art. 131 bis cod. pen., al diniego delle circostanze
attenuanti generiche e alla determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su censure formulate in modo non
specifico.
Nel richiamare la sussistenza dell’ipotesi di particolare tenuità, la stessa difesa
trascura l’esistenza di precedenti specifici a carico dell’imputato; precedenti che risultano
ostativi anche alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, in mancanza di
elementi positivi di segno contrario. Né può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità
la determinazione della pena in misura prossima al minimo edittale (ex plurimis, Sez. 2, n.
36104 del 27/04/2017, Rv. 271243).
4. – Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento
della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.

cassazione, lamentando vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento

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