Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16562 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16562 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PASINI PIERLUIGI MARIO nato il 11/09/1954 a NOGARA

avverso la sentenza del 22/03/2016 del TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO
1. – Il Tribunale ha condannato l’imputato alla pena dell’ammenda, per il reato di
abbandono incontrollato di rifiuti non pericolosi, concesse le circostanze attenuanti
generiche, relativamente allo sversamento di liquami di origine animale.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo l’erronea applicazione della disposizione incriminatrice, sul
rilievo che l’imputato non aveva avuto contezza della fuoriuscita del fluido e si era

condotta assolutamente occasionale, estranea all’ambito di applicazione della
disposizione incriminatrice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su motivo formulato in modo non
specifico.
La difesa si limita ad asserire che l’imputato non sarebbe stato al corrente dello
sversamento, senza richiamare specifici elementi dai quali tale ricostruzione dei fatti meramente alternativa rispetto a quella fatta propria dal Tribunale – possa essere
desunta. Come ben evidenziato dallo stesso Tribunale, si tratta, del resto, di fatti non
occasionali, ma avvenuti ripetutamente, consistenti in una pratica di fertirrigazione non
correttamente effettuata e, dunque, direttamente ascrivibili all’imputato, in quanto
legale rappresentante della società che esercitava l’impresa agricola.
4.

– Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte

costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che
«la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello
del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente
fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.

immediatamente attivato per risolvere la situazione. Si tratterebbe, dunque, di una

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