Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1656 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1656 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIB. MONOCRATICO BERGAMO – CONFLITTO – N. IL
1) TRIB. COLLEGIALE BERGAMO N. IL
avverso l’ordinanza n. 634/2012 TRIBUNALE di BERGAMO, del
21/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
‘fette/sentite le conclusioni del PG Dott. Vi 0
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Luur-‘

Data Udienza: 28/11/2012

N. 22591/12-RUOLO N. 24 C.C.P. (1986)
RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 17 aprile 2012 il Tribunale di Bergamo in composizione
collegiale ha disposto la rimessione degli atti a questa Corte di Cassazione per
dirimere il conflitto negativo di competenza verificatosi con il Tribunale di
Bergamo in composizione monocratica, in ordine all’individuazione dell’organo
competente a giudicare CAPITANI° Carlo, CERUTI Claudio e RADAELLI Gianluca
di oltraggio a p.u. (art. 341 bis cod. pen.).
2.Secondo il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale la competenza a
giudicare i reati anzidetti apparteneva al giudice monocratico.
3.11 Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, con ordinanza del 21
maggio 2012, ha a sua volta disposto la trasmissione degli atti a questa Corte di
Cassazione, avendo a sua volta ritenuto che la competenza a giudicare
CAPITANI° Carlo, CERUTI Claudio e RADAELLI Gianluca per i delitti di resistenza
aggravata a p.u. (artt. 337, 339 comma 2 cod. pen.) e di oltraggio a p.u. (art.
341 bis cod. pen.) spettasse al Tribunale in composizione collegiale, in quanto
l’art. 33 bis cod. proc. pen. prevedeva la competenza collegiale a giudicare
determinati delitti, ivi specificamente indicati, nonché a giudicare i reati puniti
con la pena della reclusione superiore nel massimo a 10 anni, anche nell’ipotesi
del tentativo, rinviando, quanto alla determinazione della pena, ai criteri fissati
dall’art. 4 cod. proc. pen.; ed alla stregua di tale ultima norma, ai fini della
determinazione della competenza, occorreva tener conto, oltre che della pena
stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato, altresì delle
circostanze aggravanti, per le quali la legge stabiliva una pena diversa da quella
ordinaria del reato, nonché delle aggravanti ad effetto speciale, tali ultime
essendo quelle circostanze aggravanti che importavano un aumento di pena
superiore ad un terzo (art. 63 cod. pen.).
E poiché, nella specie, era stata contestata altre imputati anzidetti l’aggravante
di cui all’art. 339 comma 2 cod. pen. (minaccia portata da più di 10 persone, pur
se senza armi), la quale comportava la pena da 3 a 15 anni di reclusione, la
competenza a giudicare i medesimi era da ritenere spettante al Tribunale in
composizione collegiale.
Inoltre, l’art. 33 ter cod. proc. pen. disponeva che il Tribunale dovesse giudicare
in composizione monocratica solo nei casi non previsti dall’art. 33 bis cod. proc.
pen. o da altre disposizioni di legge.
1

per i delitti di resistenza aggravata a p.u. (artt. 337, 339 comma 2 cod. pen.) e

compeRATo

IN DIRITTO

1.La controversia sollevata dal Tribunale di Bergamo in composizione
monocratica e dal Tribunale di Bergamo in composizione collegiale integra un
conflitto negativo di competenza, da risolversi da questa Corte ai sensi degli artt.
28 comma 2 cod. proc. pen., essendosi verificata una stasi insuperabile nella
trattazione del processo indicato in narrativa, in quanto si sono dichiarati
incompetenti a trattare il medesimo entrambi i Tribunali remittenti (cfr., in

2.11 conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Bergamo in composizione
collegiale e dal Tribunale di Bergamo in composizione monocratica va risolto nel
senso di ritenere che la competenza a giudicare CAPITANI° Carlo, CERUTI
Claudio e RADAELLI Gianluca per i delitti di resistenza aggravata a p.u. (artt.
337, 339 comma 2 cod. pen.) e di oltraggio a p.u. (art. 341 bis cod. pen.) spetta
al Tribunale collegiale di Bergamo.
3.Ritiene invero il Collegio che, nella specie, vada applicata la norma di cui
all’art. 33 bis comma 2 cod. proc. pen., alla stregua del quale sono attribuiti al
Tribunale in composizione collegiale i delitti puniti con la pena della reclusione
superiore nel massimo a 10 anni; e detta norma di legge espressamente rinvia ai
criteri di cui all’art. 4 cod. proc. pen. per la determinazione della pena.
Ora, l’art. 4 cod. proc. pen. espressamente prevede che, ai fine della
determinazione della competenza, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge
per ciascun reato consumato o tentato, senza tener conto delle circostanze del
reato, fatta eccezione per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce
una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e per le circostanze ad
effetto speciale; e non è dubbio che, nella specie in esame, ai tre imputati è
stato contestato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, di cui all’art. 337 cod.
pen., aggravato ai sensi dell’art. 339 comma 2 cod. pen., con pena prevista da 3
a 15 anni di reclusione; e l’aggravante da ultimo citata è da qualificare come
aggravante ad effetto speciale, trattandosi di ipotesi criminosa punita dal
legislatore con una pena ben più grave e senza alcun collegamento con quella
prevista per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen.; il che indica come si sia inteso
punire l’ipotesi aggravata anzidetta in via autonoma, trattandosi di
comportamenti destinati a suscitare un ben più grave allarme sociale rispetto alla
resistenza a pubblico ufficiale semplice (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 5310 del
3/12/1992, dep. 4/2/1993, Rv. 196249).
2

termini, Cass. Sez. 1 n. 45247 del 22/10/2003, Patanè, Rv. 226819).

5.11 conflitto negativo di competenza in esame va pertanto risolto nel senso di
ritenere che è il Tribunale collegiale di Bergamo quello competente a trattare il
processo descritto in narrativa; ed è quindi a tale ultimo Tribunale collegiale che
gli atti vanno trasmessi per il prosieguo.

Dichiara la competenza del Tribunale collegiale di Bergamo, cui dispone
trasmettersi gli atti.

Così deciso il 28 novembre 2012.

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