Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1656 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1656 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SICILIA ALFINO FABIO N. IL 10/06/1985
avverso la sentenza n. 235/2010 CORTE APPELLO di MESSINA, del
25/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per c.2

Udito, per la p e civile, l’Avv

Data Udienza: 05/11/2013

Ritenuto in fatto

1. Sicilia Alfino , per il tramite del fiduciario, propone ricorso avverso la sentenza
della Corte di Appello di Messina con la quale è stata confermata la condanna emessa
in primo grado dal Tribunale di Messina , sezione distaccata di Taormina , alla pena di
giustizia in quanto ritenuto responsabile del reato allo stesso ascritto , ricondotto
all’egida dell’art 73 dpr 309/90, mitigato dalla applicazione del V comma della stessa
norma.

2.1 Con il primo si lamenta travisamento probatorio rispetto alle risultanze legate alla
deposizione di due testi , Corso e Crisafulli, le cui dichiarazioni, nel ritenere dei giudici
di merito, non avrebbero avuto alcuna forza decisiva nel destrutturare l’impianto
accusatorio posto a fondamento della condanna . A fronte dell’unico momento
portante della decisione , la mera detenzione della sostanza rinvenuta nella
disponibilità del ricorrente , la Corte tralascia l’effettivo significato della deposizione
utile a dare una giustificazione diversa dei contatti che erano stati osservati tra i
giovani che frequentavano la discoteca ed il ricorrente, motivati non dalla cessione
delle sostanze bensì dalla vendita dei biglietti di ingresso alla discoteca stessa. Da qui
l’equivoco cristallizzato nelle due decisioni di merito .
Con il secondo motivo si evidenzia violazione di legge avuto riguardo all’ad 73 Dpr
309/90. Gli esami tecnici operati sulle sostanza sequestrata sono stati seguiti
applicando le tabelle del Dm 186/90 , di poi superate , già nel corso del dibattimento
da quelle introdotte dalla novella del 2006 , con parametri più favorevoli al detentore .
Considerato poi il modesto dato ponderale , le circostanze del possesso ( in discoteca
quale abituale luogo di consumazione) e alle desumibili finalità( abusato mezzo di
sostegno per il divertimento ), il mero possesso non andava letto in direzione della
cessione.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
4. In fatto viene imputata al ricorrente la detenzione di sostanza stupefacente di vario
tipo ( cocaina per 1,5 dosi medie , haschish per 1,3 dosi medie , marijuana per 2,3
dosi medie , due flaconi contenenti sostanza “Popper”); detenzione riscontrata in esito
ad servizio di osservazione reso dalla PG presso una discoteca.
5.La Corte territoriale, in linea con il giudice di primo grado , fa riposare il giudizio
sulla natura della detenzione , siccome finalizzata allo spaccio, riferendosi al luogo di
riscontro della condotta ( una discoteca , luogo di facile veicolazione illecita delle

2. Due i motivi di ricorso .

sostanze stupefacenti dello spaccio ); le modalità della condotta ( l’essere stato il
ricorrente , in uno ad altro concorrente nel reato contestato , avvicinato da più
giovani, per poi allontanarsi, dopo tale contatto , verso l’uscita del locale ); la
eterogeneità delle sostanze riscontrate; il contegno tenuto alla vista della PG ( il
tentativo di disfarsi della sostanza).
6. Questa la motivazione sottesa alla decisione nel caso contrastata , osserva la Corte
come la steqa risulti del tutto insensibile alle lagnanze sollevate con il ricorso.

erronea lettura delle deposizioni testimoniali indicate in narrativa. Prescindendo dalla
stessa deducibilità del travisamento probatorio , a fronte di una doppia valutazione di
merito conforme , immediatamente fondata sul medesimo substrato probatorio, va
evidenziato come nella specie il dato assertivamente letto in modo erroneo dalla Corte
territoriale appare sfornito della necessaria decisività, così da rendere manifestamente
infondato il relativo motivo. In particolare, lungi dal destrutturare il portato essenziale
dell’argomentare tracciato dai giudici del merito , il materiale probatorio travisato si
scontra, assumendo toni palesemente recessivi , con il nucleo fondante del giudizio
logico espresso nelle sentenze impugnate, id est la eterogeneità delle diverse sostanze
riscontrate nella disponibilità del ricorrente e del suo concorrente; dato questo che ,
letto attraverso l’ambito di collocazione della relativa azione ( la detenzione delle
stesse all’interno di una discoteca) finisce per attribuire linearità assoluta alla
ricostruzione operata in sentenza , per nulla scalfita dalla deposizione dei testi indicati
in ricorso ( per la parzialità del dato riferito dai testi , che dà conto esclusivamente
solo di due dei possibili contatti occorsi nell’occasione tra i frequentatori della
discoteca e i due correi e che descrive condotte di certo non incompatibili con la
cessione illecita di sostanze stupefacenti).
6.2 Parimenti inammissibile è il secondo motivo. Le considerazioni svolte sulla
eterogeneità delle diverse sostanze riscontrate ( riferibili a quattro diversi tipi)
finiscono , in radice , per assorbire , rendendola inconsistente , la questione legata
alla modestia del dato ponderale afferente ciascuna delle dette sostanze; modestia
peraltro rimarcata dalla difesa contestando le diverse misure ponderali riportate nelle
due sentenze di merito , introducendo all’uopo una questione in fatto ( le risultanze
delle indagine tecniche svolte secondo indici tabellari assertivamente non più attuali)
mai prima d’ora dedotta in giudizio e comunque in radice estranea al vaglio di
legittimità ascritto a questa Corte.

6.1 D primo motivo appare fondato su un affermato travisamento probatorio, id est la

7. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma liquidata come da dispositivo in favore della cassa
delle ammende .
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle AmmendeCosì deciso il 5 novembre 2013
Il Presid:n e

Il Consigliere relatore

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