Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16558 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16558 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

Data Udienza: 21/03/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FUFI RUDOLF nato il 18/07/1990

avverso l’ordinanza del 04/10/2017 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS
Il PG conclude per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore
L’Avv. Angela Porcelli conclude per l’accoglimento del ricorso.

L/c

Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza con
cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli ha applicato nei confronti di Fufi
Rodolf la misura della custodia cautelare in carcere per reati di detenzione illegale di armi e di
ricettazione.
Il Tribunale ha illustrato gli elementi di gravità indiziaria. Al momento dell’intervento
della polizia giudiziaria Fufi Rodolf fu trovato dentro l’abitazione di Demiri Marjan, nei cui
confronti si doveva eseguire un’ordinanza di custodia cautelare. Nell’immobile, composto da

speciale), che si è accertato essere provento di un furto, e altra pistola, con sette colpi in
canna e con matricola abrasa, oltre numerose cartucce dello stesso tipo e calibro, unitamente
a materiale vario (cinque grammi di marjuana, due scaldacollo, un Mephisto artigianale, una
ricetrasmittente impostata sulla frequenza corrispondente al canale utilizzato dalle Forze di
polizia, alcuni cellulari, una torcia, una sim vodafone, una matrice scheda sim). Le armi erano
custodite entro i cassetti di un comodino e di un comò dell’unica stanza dell’abitazione, che
erano nella disponibilità di entrambi gli occupanti. Peraltro Fufi Rodolf, alla vista delle Forze
dell’ordine# cercò di evitare, o quanto meno ritardare, il loro accesso nella stanza,
comportamento questo indicativo della consapevolezza circa la presenza di armi.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato,
articolando più motivi.
Col primo motivo ha dedotto violazione di legge. Non sussistono elementi per ritenere
l’indagato responsabile degli addebiti contestati. Questi è stato rinvenuto nell’abitazione di
Demiri Marjan, al cui interno erano custodite le armi, ma della presenza di tali armi l’indagato
non aveva conoscenza alcuna.
Col secondo motivo ha dedotto violazione di legge in riferimento all’affermazione della
sussistenza delle esigenze cautelari. L’indagato è incensurato ed è privo di carichi pendenti,
non si è opposto alle attività di accertamento delle Forze dell’ordine. La motivazione
dell’ordinanza impugnata è sul punto insufficiente e non dà conto delle ragioni della scelta della
misura applicata.
Quindi, il difensore ricorrente ha depositato memoria per insistere nei motivi di ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Il Tribunale del riesame ha reso una motivazione adeguata circa i gravi indizi di
colpevolezza, mettendo in evidenza aspetti di fatto che logicamente concorrono al giudizio di
alta probabilità di colpevolezza. Il Fufi ha coabitato con Demiri Marjan nella piccola dimora in
cui, senza alcun accorgimento particolare, erano custodite le armi e gli altri oggetti rinvenuti
dalla polizia giudiziaria. La tesi difensiva, secondo cui il Fufl era ospite a casa del Demiri e non
era a conoscenza che questi detenesse armi, non ha alcun fondamento in fatto, fatta eccezione
delle dichiarazioni dello stesso Demiri, di cui però il Tribunale evidenzia la non credibilità. Il
1

un’unica stanza e un bagno, furono rinvenute le armi, una pistola revolver a tamburo (P 38

Trasmessa copia ex ad. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Roma, lì

1 3__APR. 2018

tribunale ha sul punto logicamente messo in luce che non è credibile che il Demiri “interessato
da precedenti, potesse custodire le armi per conto di un connazionale, non sapendo perché e
non fornendo ulteriori dettagli…” (fl. 2); e il difetto di credibilità si estende logicamente anche a
quella partè delle dichiarazioni che attengono alla “mancata responsabilità del Fufi” (fl. 2).
Occorre allora prendere atto che le armi erano collocate nei cassetti di un comodino e di
un comò, entrambi posti nell’unica stanza del piccolo appartamento, senza che particolari
cautele potessero far ipotizzare una custodia esclusiva in capo ad uno solo dei due occupanti il
piccolo immobile. Il Fufi, peraltro, al momento dell’intervento di polizia, tenne un

rinvenibili appunto perché non custodite in modo particolare. Questi dati di fatto sono stati
logicamente utilizzati nella motivazione del provvedimento impugnato, che non si presta a
censure.
Quanto poi al tema delle esigenze cautelari, il Tribunale ha correttamente illustrato il
serio, attuale e concreto pericolo di cd. reiterazione criminosa. Le armi erano custodite
unitamente ad altro materiale, prima specificamente illustrato, che logicamente induce a
ritenere che fosse prossima la commissione di ulteriori fatti criminosi. Il Fufi, per quanto
incensurato, è privo di radicamento in Italia, non ha un domicilio idoneo all’eventuale
restrizione domiciliare, e questi aspetti, in uno con la considerazione della gravità dei fatti
accertati, concorrono alla formulazione di un giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari e
di adeguatezza soltanto della misura cautelare carceraria, che si sottrae a censure in sede di
legittimità.
Il ricorso deve dunque essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell’istituto
penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all’art. 94 c. 1-ter disp. att. del
c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, 21 marzo 2018.

comportamento univocamente diretto a far ritenere la codetenzione delle armi, agevolmente

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