Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16555 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16555 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
nel procedimento a carico di:
PENSA MARIA DAMIANO nato il 17/09/1964 a BELLANO

avverso la sentenza del 11/07/2017 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GI,1.SEPPE SANTALU IA;
lette/sà‘tjte le conclusioni del PG akc45 , .
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Data Udienza: 21/03/2018

Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato non luogo a procedere, per intervenuta oblazione,
nei confronti di Damiano Maria Pensa in ordine al reato di cui all’articolo 650 c.p., per non aver
ottemperato all’ordinanza contingibile e urgente per l’incolumità pubblica, emessa dal Sindaco
del Comune di Strozza, il quale, per ragioni di sicurezza pubblica, ordinava l’esecuzione dei
lavori necessari per rimuovere la situazione di pericolo del compendio immobile pericolante, di
cui l’imputato è comproprietario.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il procuratore generale presso la Corte di

giuridica del fatto. Il fatto avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi della disposizione di cui
all’articolo 677, comma terzo, c.p. e quindi l’oblazione avrebbe comportato il pagamento di una
somma di denaro maggiore, oltre che un vaglio più pregnante dei requisiti richiesti di cui
all’articolo162-bis c.p. con particolare riferimento alla permanenza di conseguenze pericolose.

Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per genericità dell’unico motivo proposto.
Il fatto dell’inottemperanza all’ordinanza sindacale di esecuzione dei lavori su un
immobile pericolante integra il reato di cui all’articolo 677, comma terzo, c.p. se ricorre un
concreto pericolo per le persone, altrimenti è correttamente qualificato dalla previsione
residuale di cui all’articolo 650 c.p. In tal senso si è già espressa questa Corte, affermando che
“la contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p., nell’ipotesi in cui consiste nella inottemperanza
all’ordine di effettuare i lavori di messa in sicurezza di un edificio, se resta assorbita nel reato
di cui all’art. 677, comma terzo c.p., quando dal fatto derivi concreto pericolo per le persone,
in assenza di tale presupposto concorre con l’illecito amministrativo previsto dall’art. 677,
comma primo c.p., atteso che la clausola di sussidiarietà contenuta nella prima delle
disposizioni citate opera esclusivamente nel rapporto tra fattispecie aventi entrambe natura
penale” – Sez. I, 25 novembre 2014, n. 51186, Penitente,

C.E.D. Cass., n. 261267 -. In

precedenza il principio di diritto è stato fissato, con altrettanta chiarezza da Sez. I, 17 gennaio
2008, n, 6596, Corona e altri, C.E.D. Cass., n. 239127, secondo cui “ai fini della configurabilità
del reato previsto dall’art. 677, comma terzo, c.p., occorre che il proprietario, o chi per lui
obbligato alla conservazione del bene, non abbia provveduto ai lavori necessari e indispensabili
per rimuovere il pericolo attuale e concreto per la pubblica incolumità – che sussiste anche in
relazione all’occasionale passaggio di persone nel luogo in cui insiste l’edificio – a nulla
rilevando né l’ignoranza dello stato di pericolo in cui quest’ultimo versa, né una preventiva
diffida a provvedere da parte della pubblica autorità”.
In forza di queste premesse il motivo proposto appare generico, perché nulla dice
sull’elemento discretivo tra le due fattispecie e quindi sulla ricorrenza, nella specifica vicenda,
di quel pericolo concreto ed attuale per le persone che impone una diversa e più grave
qualificazione del fatto. Dalla lettura dell’imputazione, del resto, non emerge il dato di fatto
rilevante nella prospettiva di ricorso, dal momento che si fa riferimento ad un’ordinanza
1

appello di Brescia, che ha dedotto vizio di violazione di legge per erronea qualificazione

emessa per ragioni di sicurezza pubblica, definita contingibile e urgente per l’incolumità
pubblica. Si tratta di formule che definiscono solo in astratto il provvedimento rimasto
inosservato, ma che nulla dicono di specifico sulla natura del pericolo determinatosi.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

Il con g iere estensore

Il presidente

Giusep

Filippo Casa

Così deciso in Roma, 21 marzo 2018.

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