Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16555 del 11/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16555 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIUFFRIDA AGOSTINO ALIAS N. IL 12/06/1973
avverso la sentenza n. 2403/2015 GIP TRIBUNALE di ANCONA, del
19/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 11/03/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. poc. pen., fu
applicata a GIUFFRIDA AGOSTINO alias GIUFFRIDA AGATINO, per i reati contestati,
la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di 1 anno ed 1 mese di
reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avv. Alessandro Rocco, deducendo violazione di legge in relazione

contestata dell’art. 612-bis cod. pen., per la causalità di alcuni incontri;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 cod. proc. pen. per l’applicazione della pena su
richiesta, ivi compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la
pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad
escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie
delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si
verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo
provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che
taluna delle suddette condizioni fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre:
Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Koumya, Rv. 234824; Sez. 1, n. 4688 del
10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep.
17/02/2012, Alba, Rv. 252085);
– che la censura in punto di qualificazione giuridica del fatto è inammissibile anche
sotto il profilo della mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di
specifica argomentazione solo per il caso che l’accordo abbia presupposto una
modifica dell’imputazione originaria, evenienza che nel caso di specie deve
escludersi (Sez. 6, n. 32004 del 10/04/2003, Valetta, Rv. 228405);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

P. Q. M.

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alla esatta qualificazione giuridica del fatto, che non integrava la fattispecie

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, l’11 marzo 2016
Il presidente

Il consigliere estensore

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