Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16554 del 21/03/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16554 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SICLARI ANTONINO (RINUNCIANTE) nato il 15/05/1947 a REGGIO CALABRIA
avverso l’ordinanza del 16/06/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/site le conclusioni del PG
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Data Udienza: 21/03/2018
Ritenuto in fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di Antonino Siclari di
declaratoria di mancanza di esecutività del titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte
di appello di Reggio Calabria del 28 aprile 2015, di conferma della sentenza del Tribunale di
Reggio Calabria di condanna alla pena di anni quattro di reclusione, in ragione del difetto di
notifica dell’estratto contumaciale, lamentando ( prima ancora I la mancata declaratoria di
contumacia. La Corte di appello ha ritenuto la manifesta infondatezza della richiesta, rilevando
applicazione l’istituto della contumacia e l’imputato, in caso di assenza, è rappresentato dal
difensore.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato,
deducendo il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. È errato l’assunto che
l’imputato assente nel processo in grado di appello con rito abbreviato non abbia diritto
all’avviso di deposito della sentenza. Valga sul punto quanto stabilito da Sez. un., n. 1 del
19/1/2000, Tuzzolino, Rv. 216237, secondo cui “in tema di giudizio abbreviato, pur mancando
nell’art. 599 c.p.p. una disposizione analoga a quella dell’art. 442, comma terzo, stesso codice,
anche la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello tenutosi con le forme camerali
deve essere notificata all’imputato non comparso, a norma degli artt. 127, comma settimo, e
128 stesso codice, e dalla data della notificazione decorre il termine per impugnare.”
Successivamente altre decisioni di legittimità hanno confermato il richiamato principio di
diritto.
Il procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del
ricorso.
Successivamente è pervenuta rinuncia al ricorso di Antonino Siclari.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile in ragione della rinuncia fatta da Antonino Siclari con
dichiarazione ricevuta in data 1 febbraio 2018 dall’Ufficio Matricola dell’Istituto penitenziario di
Ancona. Le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che “la rinuncia al ricorso per
cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell’avente
diritto, determina l’immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l’immediato
passaggio in giudicato della sentenza all’atto della dichiarazione di inammissibilità
dell’impugnazione” – Sez. un., 17 dicembre 2015, n. 12602/16, Ricci, C.E.D. Cass., n. 266821
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
1
che nel giudizio di appello contro le sentenze emesse con il rito abbreviato non trova
Così deciso in Roma, 21 marzo 2018.