Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16553 del 21/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 16553 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GAMBERALE ANTONIO nato il 18/06/1953 a PORTICI

avverso l’ordinanza del 04/07/2017 del TRIBUNALE di PESARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIU
1). EP722Ar
f ,LUCIAI
tte/s

ite le c nclusioni del PG

\I\sz_pc\c\tr-ca\-0-44
NACDAP•42, –

Data Udienza: 21/03/2018

Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato, all’esito
dell’udienza camerale, l’inammissibilità della richiesta del 3 settembre 2015 di Antonio
aga”rc,.

Gamberale, dopo che la Corte di cassazione >5 annullato con rinvio, per mancata fissazione
dell’udienza, la precedente decisione di inammissibilità emessci,de plano.
Il Tribunale ha affermato che l’erronea indicazione della qualificazione giuridica di uno
dei titoli di condanna contenuta,’ nei provvedimenti di unificazione di pene concorrenti non ha
prodotto alcun effetto negativo sulla posizione del condannato. Ha / quindi, rilevato la tardività

condanna emessa dal Tribunale di Vasto il 27 febbraio 2012.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Antonio Gamberale.
Col primo motivo ha dedotto il vizio di violazione di legge, dato che l’ordinanza gli è
stata notificata ben oltre i cinque giorni di legge.
Col secondo motivo ha dedotto che non ha mai partecipato all’udienza innanzi al
Tribunale di Vasto per legittimo impedimento e non ha mai avuto alcuna notifica della sentenza
di condanna. Chiede pertanto la non esecutività della sentenza del Tribunale di Vasto del 27
febbraio 2012.

Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi.
Il primo motivo è del tutto inconferente, dal momento che l’asserito ritardo nella notifica
del provvedimento non ha in alcun modo leso la posizione del ricorrente, determinando
soltanto lo spostamento in avanti del

dies a quo del termine di impugnazione. Circa, poi,

l’asserita errata indicazione dei titoli di reato in relazione ai fatti per i quali è intervenuta
condanna, non si comprende quale possa essere stata l’incidenza negativa sui diritti del
condannato e quale sia, di conseguenza, il contenuto della doglianza. Nulla t poi, è
specificamente dedotto in ordine all’affermazione di tardività della richiesta di restituzione nel
termine, di cui non sono poste in evidenza errori o illegittimità.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma, che si reputa equa in euro duemila, in favore della Cassa
delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 21 marzo 2018.
Il consi li re estensore

Il presidente

della aggiuntiva richiesta di restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA