Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16551 del 13/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16551 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VARANI LUCA nato il 04/01/1977 a SAN BENEDETTO DEL TRONTO

avverso l’ordinanza del 04/04/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
sentita la relazione svolta dal Consigliere
MONICA
BONI;
n
,
lette/soaatite le conclusioni del PG 0. \

e-c( 6 M

,

Data Udienza: 13/03/2018

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila, con ordinanza in data 4 aprile 2017,
in accoglimento del reclamo presentato da Luca Varani avverso l’ordinanza emessa
dal Magistrato di sorveglianza di Pescara del 4 luglio 2016, con la quale era stata
respinta la sua richiesta di liberazione anticipata in riferimento al semestre di pena

detenuto istante riportato una sanzione disciplinare, concedeva il beneficio richiesto
nella misura di giorni quarantacinque.
2. Ha proposto ricorso l’interessato personalmente, il quale ha dedotto che
con la propria istanza aveva chiesto gli fosse concesso il beneficio nella maggiore
misura di settantacinque giorni poiché non condannato per reati ostativi di cui
all’art. 4-bis, istanza che non è stata accolta in assenza di alcuna spiegazione, il che
induce a ritenere si sia trattato di un mero errore.
3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di

cassazione, dr. Paolo Canevelli, ha chiesto rettificarsi l’errore contenuto
nell’ordinanza impugnata quanto alla misura della liberazione anticipata concessa,
da elevare a settantacinque giorni.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1.L’ordinanza impugnata ha ritenuto meritevole di accoglimento il reclamo del
condannato e, dissentendo dalla determinazione assunta dal magistrato di
sorveglianza, ha accordato la liberazione anticipata per il semestre 17/4/201417/10/2014 nella misura ordinaria di giorni quarantacinque. Non ha però
considerato che il provvedimento originario parzialmente riformato aveva accolto
per altri periodi detentivi, antecedenti e successivi a quello predetto e sino al
23/12/2015, la domanda del Varani in riferimento all’istituto della liberazione
anticipata speciale, ‘rispetto al quale aveva valutato positivamente la sussistenza di
tutti i presupposti di legge, ossia la condanna per reati non ostativi, la corretta
condotta carceraria e la fattiva partecipazione del detenuto al trattamento
rieducativo.
2. In adesione alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale presso
questa Corte deve riscontrarsi l’errore percettivo in cui è incorso il Tribunale nel
valutare la domanda ed il contenuto decisorio del provvedimento reclamato, dal
quale è dipesa la concessione della liberazione anticipata per quarantacinque giorni

1

detentiva espiata tra il 17/4/2014 ed il 17/10/2014 per avere in quel periodo il

e non per settantacinque. A tale errore deve rimediarsi in questa sede mediante
l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e, ai sensi dell’art. 620
cod. proc. pen., comma 1 lett. I), non essendo necessario l’intervento di una
decisione da parte del giudice di merito, la cui statuizione contiene già tutti i
presupposti di fatto e di diritto per l’accoglimento del reclamo, e mediante
concessione della liberazione anticipata speciale nella misura di giorni

P. Q. M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al periodo
temporale di liberazione anticipata speciale, periodo che fissa in giorni
settantacinque. Si comunichi al Procuratore Generale presso la Corte di appello
dell’Aquila.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2018.

settantacinque per il semestre compreso tra il 17/4/2014 ed il 17/10/2014.

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