Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16551 del 11/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16551 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRUIA PETRU MIHAI N. IL 28/01/1993
avverso la sentenza n. 11711/2015 TRIBUNALE di ROMA, del
03/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 11/03/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. poc. pen., fu
applicata a GRUIA PETRU MIHAI per il reato contestato la pena concordata con la
pubblica accusa nella misura di 1 anno, 4 mesi di reclusione ed €400 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato, deducendo carenza di motivazione in relazione al trattamento
sanzionatorio;

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto con riferimento alla congruità
della pena, questa Corte ritiene che la parte che abbia prestato il proprio consenso
all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, non può poi dolersi
della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del
difetto di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest’ultimo
dell’obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione, è infatti
sufficiente che il giudice dia conto di aver sottoposto ad un giudizio valutativo la
proposta di patteggiamento formulata concordemente dalle parti e di averla
ritenuta congrua rispetto alle componenti oggettive e soggettive del fatto-reato
(Sez. 3, n. 42910 del 29/09/2009, Gallicchio, Rv. 245209), indipendentemente dai
singoli passaggi interni, in quanto è unicamente il risultato finale che assume
valenza quale espressione ultima e definitiva dell’incontro delle volontà delle parti
(Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv. 244582);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 marzo 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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