Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16550 del 13/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16550 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: APRILE STEFANO

Data Udienza: 13/03/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PARRINELLO MICHELE nato il 07/10/1964 a MARSALA

avverso l’ordinanza del 20/04/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Ferdinando LIGNOLA che ha concluso per
l’annullamento con rinvio.

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RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Palermo
ha rigettato il reclamo proposto nell’interesse di Michele PARRINELLO avverso il
provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Palermo con il quale era stata
respinta l’istanza di rimedio risarcitorio di cui all’art. 35-ter ord. pen..

che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la
violazione di legge, in relazione agli artt. 35-ter ord. pen., 3 Convenzione EDU,
avendo il Tribunale di sorveglianza detratto dallo spazio disponibile il letto
singolo occupato dal compagno di detenzione e non anche quello occupato dal
condannato, nonché ritenendo di procedere a una valutazione ponderata degli
altri fattori pregiudizievoli (scarsa manutenzione delle strutture e degli arredi).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato.
Con il ricorso viene denunciata la violazione di legge attinente il periodo di
detenzione presso la casa circondariale di Palermo, in relazione a due conformi
provvedimenti pronunciati nel merito dalla magistratura di sorveglianza.

2.

Il Magistrato di sorveglianza e il Tribunale di sorveglianza hanno

esaminato nel merito le doglianze concernenti il periodo di detenzione presso la
casa circondariale di Palermo, rigettando il reclamo sulla base della non
controversa premessa che nella cella ampia mq. 9,35, al netto del bagno, il
ricorrente è stato ristretto quasi sempre da solo e, in alcuni periodi, con un solo
altro compagno di detenzione.
2.1. Dalla superficie sopra indicata il Tribunale di sorveglianza ha detratto lo
spazio occupato dagli arredi fissi (mq. 0,912), dando altresì atto della presenza
di due letti singoli (non impilati, ovvero non «a castello») della superficie unitaria
di mq. 1,80.
In particolare, il Tribunale, rifacendosi alla giurisprudenza di legittimità che
esclude dal calcolo delle superfici non fruibili soltanto il letto «a castello», ha
verificato che, anche per i periodi in cui la cella è stata occupata da due detenuti,
lo spazio disponibile, al netto del letto singolo occupato dal compagno di
detenzione, era comunque superiore a mq. 3 (in particolare mq. 3,31).

2

2. Ricorre Michele PARRINELLO, a mezzo del difensore avv. Diego Tranchida,

2.2. Il Tribunale ha, altresì, rigettato il reclamo per quanto riguarda i profili
trattamentali accessori (mancanza di riscaldamento e acqua calda nel bagno
annesso alla cella; scarsa manutenzione di arredi e strutture), evidenziando che
il detenuto ha usufruito del bagno annesso (dotato di porta, areazione, lavabo,
wc e lava piedi) e del locale docce disponibile per tutti i detenuti della sezione,

detenuto fruisce di libero movimento al di fuori della cella per almeno quattro ore
al giorno e di socialità per altre due ore giornaliere (in locali areati e dotati di
giochi e altri trattenimenti), che ha svolto attività lavorativa per ampi periodi di
tempo e che ha partecipato ad eventi ricreativi organizzati per tutti i ristretti,
sicché il disagio subito è stato ritenuto modesto e compensato dalle altre
modalità di trattamento.

3. Con riguardo alla doglianza concernente lo spazio disponibile, il Collegio,
che condivide l’orientamento ponderatamente espresso da questa Corte di
legittimità, secondo il quale «ai fini della determinazione dello spazio individuale
minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni
detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti
inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza
della Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c. Italia, dalla
superficie lorda della cella devono essere detratte l’area destinata ai servizi
igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto,
mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili» (Sez. 1, n. 52819 del
09/09/2016, Sciuto, Rv. 268231), non può fare a meno di notare che, nel caso
oggetto del giudizio, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente detratto la
superficie del letto singolo occupato dall’altro detenuto poiché non fruibile dal
ricorrente, calcolando invece nello spazio disponibile il letto occupato dall’istante
in quanto facente parte della complessiva superficie utilizzabile per il movimento,
con conseguente assenza della violazione dell’art. 3 della Convenzione EDU.

4.

Le restanti condizioni di detenzione sono state giudicate, con

provvedimento congruamente e logicamente motivato, non caratterizzate da
apprezzabile gravità, tale cioè da eccedere il ragionevole disagio derivante dalle
3

che la cella dispone di finestre che garantiscono aria e luce naturali, che il

sofferenze connaturate alla detenzione in ambienti specificamente destinati a
limitare le libertà individuali e, inoltre, per loro natura caratterizzati dalla
necessaria convivenza in socialità in strutture che indubbiamente possono
risentire di una scarsa manutenzione in dipendenza dell’uso intensivo da parte di
soggetti non particolarmente interessati al buon mantenimento di esse.

proprio nell’ottica di una realistica e complessiva valutazione delle modalità di
trattamento.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 13 marzo 2018.

Il Presidente
Francesco Maria Silvio Bonito

Le argomentazioni in proposito sviluppate dal ricorrente appaiono infondate,

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