Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1655 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1655 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI
nei confronti di:
1) GAROFALO PASQUALE N. IL 03/04/1974 * C/
avverso l’ordinanza n. 480/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
19/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. éttu..- z,
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Data Udienza: 28/11/2012

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell’art. 322 bis cod. proc.
con ordinanza del 14 aprile 2012, deliberando in funzione di giudice di rinvio, ha
annullato il decreto del GIP del medesimo Tribunale in data 26 luglio 2010, con il
quale, nell’ambito del procedimento penale a carico di Garofalo Pasquale Indagato per il delitto di cui all’art. 353 cod. pen. aggravato ex art. 7, legge n.
203 del 1991 (così corretto l’errato riferimento all’art. 533 cod. pen. contenuto

partecipazione dell’indagato in due distinte società (La Normanna Costruzioni e
la A. Garofalo& figlio s.r.I.) e per l’effetto ha disposto la restituzione delle
predette quote al titolare delle stesse.
1.1 I giudici dell’appello cautelare, muovendo dalla premessa in fatto che il
sequestro delle quote societarie di cui trattasi era stato disposto a ragione della
sproporzione (stimata pari ad C 988.358,00) esistente tra il patrimonio
accumulato delle due società e le disponibilità finanziarie lecite delle stesse,
quale accertata all’esito della disposta consulenza tecnica, hanno ritenuto, infatti,
sintetizzando un apparato motivazionale invero assai più ampio ed articolato, che
la difesa dell’indagato avesse fornito giustificazione adeguata e documentale
della provenienza lecita dei cinque versamenti «sospetti» all’origine della
sproporzione rilevata dal Consulente tecnico, nel senso che quelli per C 286.117
ed C 261.000 eseguiti da Garofalo Pasquale in favore rispettivamente de La
Normanna Costruzioni e della A. Garofalo& figlio s.r.I., erano stati eseguiti
dall’Indagato utilizzando in effetti delle somme donate allo stesso dal padre
Anello, facoltoso imprenditore edile; quelli per complessivi C 272.241,00 ed C
20.000,00, eseguiti in favore rispettivamente de La Normanna Costruzioni e della
A. Garofalo & figlio s.r.I., non riguardavano somme di pertinenza del Garofalo ma
importi versati a titolo di caparra confirmatoria da alcuni promissari acquirenti di
Immobili edificati dalle due società; che anche il versamento di C 150.000,00
eseguito in favore della Appia Costruzioni s.r.I., altra società del gruppo Garofalo,
non era stato eseguito con denaro proveniente dal patrimonio dell’indagato, in
quanto la somma in questione era stata prelevata dal conto corrente della stessa
Appia Costruzioni il 24 giugno 2009 e poi nuovamente riversata sul medesimo
conto il 5 agosto 2009 (giroconto).

2. Avverso l’indicata ordinanza ricorre per cessazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale ne richiede l’annullamento per
violazione di legge e vizio di motivazione, essendo la decisione impugnata viziata
da una errata interpretazione della legge penale e da un’incongrua valutazione
delle emergenze documentali.

nel provvedimento) – era stato disposto il sequestro preventivo di quote di

Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe infatti errato nel ritenere i versamenti
eseguiti dal Garofalo un reddito legittimamente percepito dall’Indagato e quindi
Insussistente una sproporzione tra le fonti di entrata e la ricchezza accumulata,
obiettando, rispetto alla ricostruzione contabile operata nel provvedimento
impugnato, che sia gli importi versati a titolo di caparra penitenziale sia quello
prelevato e poi riversato sul conto della Appia Costruzioni, costituivano in realtà
delle somme di spettanza delle società e non già dell’indagato, di cui lo stesso
aveva avuto la materiale disponibilità solo temporanea, in quanto persona fisica

giuridiche.

3. I difensori dell’indagato, con memoria depositata II 15 novembre 2012,
hanno obiettato alle censure mosse dal Pubblico ministero ricorrente
all’ordinanza impugnata, che le stesse erano infondate e frutto di un’errata
valutazione del procedimento cautelare e dei suoi stessi presupposti.
In particolare i difensori dei ricorrenti fanno rilevare che mai il Garofaio ha
inteso sostenere che le somme da lui versate materialmente sui conti correnti de
La Normanna Costruzioni e della A. Garofaio& figlio s.r.i. provenissero dal suo
patrimonio personale ma l’esatto contrario, che non si trattasse cioè, di somme
provento di attività illecite, ma di importi leciti ricollegabill ad attività economica
della società, con la conseguenza che la sproporzione ravvisata tra investimenti
ed impieghi finanziari dell’indagato e valore delle partecipazioni, correttamente è
stata esclusa dal giudice del merito.

Considerato In diritto
1. L’impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli è basata su motivi infondati e comunque non consentiti nel
giudizio di legittimità e va pertanto rigettata.
1.1 Occorre premettere che anche nel giudizio di appello avverso il diniego
di revoca del sequestro (nella specie preventivo di beni confiscabili ai sensi
dell’art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306) trova applicazione la regola di
cui all’art. 325 comma 1 cod proc. pen., secondo cui il ricorso per cessazione è
proponibile solo per violazione di legge.
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge, per altro, è
da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso,
oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla
mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei
quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o

investita dell’amministrazione o rappresentanza delle summenzionate persone

assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice
dl merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano
talmente scoordlnate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere
oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Cass, Sez. Un. 28 maggio
2003, Pellegrino, rv. 224611; Cass, Sez. 1, 9 novembre 2004, Santapaola, rv.
230203; Cass, Sez. 6, 4.6.2003, n. 21250, P.M. in proc. De Palo, rv. 225578).
Ciò posto, nello specifico si denunzia dal PM ricorrente violazione di legge a
ragione della mancanza di un’effettiva ed adeguata motivazione relativamente

societarie) e la capacità patrimoniale del Garofalo. Ma, come risulta all’evidenza
dalla esposizione in fatto, il provvedimento impugnato non è affatto
assolutamente carente nella motivazione ed anzi, le ragioni che lo sostengono
sono oggetto di illustrazione coerente, comprensibile e giuridicamente corretta.
Il Tribunale, muovendo dalla premessa – non oggetto di specifica
confutazione da parte del ricorrente – che il sequestro preventivo delle quote era
stato disposto a ragione della non accertata provenienza lecita di alcuni
versamenti effettuati dall’indagato in favore delle società da lui partecipate (La
Normanna Costruzioni e la A. Garofalo& figlio s.r.I.) ha «atti accuratamente
analizzato le fonti di reddito lecito e le entrate delle predette società come
documentate dalla difesa dell’indagato e le ha poste in relazione con gli importi
all’origine della rilevata sproporzione quali accertati dalla espletata consulenza
tecnica, ed è giunto alla conclusione non implausibile che i versamenti
materialmente effettuati dal Garofalo afferivano a capacità economiche lecite
riferibili vuoi alla stessa attività economica svolta dalle predette società ovvero
ad importi, parimenti di origine lecita, pervenuti all’indagato dal proprio genitore,
così rispettando i principi affermati da S.U. n. 920 del 17/12/2003, Montella (la
quale raccomanda che i termini di raffronto dell’ipotizzato squilibrio siano oggetto
di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco e siano fissati
nel reddito dichiarato ovvero nelle attività economiche non al momento della
misura e rispetto a tutti i beni presenti, ma, partitamente, al momento dei singoli
acquisti e con riguardo al valore dei beni di volta in volta acquisiti).
Le doglianze si risolvono dunque in censure di fatto, sulla valutazione dei
dati acquisiti che resta appannaggio dei giudici di merito se congruamente, come
nel caso in esame, giustificata. E per lo più si limitano a confutare con
osservazioni non pertinenti o comunque non controverse le risposte date dal
provvedimento impugnato alle articolate prospettazioni dalla difesa del Garofalo
nell’atto di appello, poste a base del provvedimento di dissequestro.

2. Dalle considerazioni che precedono discende, in conclusione il rigetto del
ricorso senza condanna alle spese, essendo stata l’impugnazione proposta dal

all’esclusione di una sproporzione tra valore del bene sequestrato (le quote

Pubblico Ministero.

P.

Q.

M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2012.

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