Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1655 del 05/11/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1655 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMATO GIOACCHINO N. IL 04/06/1979
avverso la sentenza n. 3251/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 25/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per ,c./2
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Data Udienza: 05/11/2013
te< t3,t4AA í#:3-1 1. Amato Gioacchino propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo con la quale è stata data conferma alla condanna alla pena di giustizia emessa dal GUP presso il Tribunale di Agrigento ai danni del ricorente , ritenuto responsabile per più episodi di cessione di sostanza stupefacente dei tipo eroina riunite dal vincolo della continuazione. 2. Due i motivi di ricorso. manifestamente illogica. Nell'escludere il rilievo difensivo articolato in appello i ordine alla destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente riscontrata nella disponibilità del ricorrente la Corte territoriale avrebbe fatto esclusivo riferimento al quantitativo della stessa , elemento inidneo a comprovare una finalizzazione illecita delle dette detenzione, risultando pretermessi ulteriori approfondimenti utili a comprovare che la sostanza fosse effettivamente finalizzata alla cessione e in particolare non considerati quelli indicati in tal senso dalla difesa , legati alla tossicodipendenza del ricorrente ed alla modestia ponderale della droga in oggetto. Del resto, proprio sul piano della illogicità , il riconoscimento del comma V motivato dalla modestia della sostanza riscontrata avrebbe dovuto portare la Corte a ritenere lo stupefacente destinato ad esclusivo uso personale. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle generiche ed alla determinazione della pena . Considerato in diritto . 3. Il ricorso è inammssibile per le ragioni precisate di seguito. 4. IL primo motivo appare assolutamente eccentrico rispetto al tenore oggettivo della motivazione in contestazione . La sostanza cui si fa riferimento nella motivazione della Corte ai fini della valutazione del relativo dato ponderale è esclusivamente quella oggetto della cessione al Lo Curto , osservata dalla PG e poi confermata dalle dichiarazioni dell'acquirente, senza che su tali dati il ricorso che occupa rechi contestazione alcuna . Pacifico, dunque, che nel caso trattavasi di spaccio , appare in radice negata la tesi della detenzione per uso personale , indifferente il tema della tossicodipendenza del cedente, inconferente l'intera prospettazione sottesa al primo motivo di doglianza. 5. Generico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, caduto, avuto riguardo al tenore della doglianza, sul negato riconoscimento delle generiche . Del tutto conformemente al dato normativo in 2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione, ritenuta assente o discussione , la Corte territoriale ha escluso le generiche per la mancata indicazione , con l'appello , di elementi positivi in forza ai quali poter giustificare l'invocata applicazione dell'ad 62 bis cp; a ciò peraltro aggiungendo, in linea con la ratio ratio che risulta 61 positivo riconoscimento delle generiche ,che la pervicace prospettazione difensiva volta a negare i fatti riferendo ricostruzioni alternative palesemente smentite dagli obiettivi esiti degli accertamenti istruttori , per quantb legittima, dava al contempo conto della assenza di una rivisitazione critica della della pericolosità sociale immediatamente legata al fatto. Questo l'argomentare sotteso alla decisione sul punto, non è dato comprendere in cosa si sia concretata l'affermata ma tutt'altro che dettagliata violazione di legge lamentata dalla difesa , risultando le ragioni indicate dalla Corte territoriale certamente pertinenti al tema in discussione. 6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma liquidata come da dispositivo in favore della cassa delle ammende . PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle AmmendeCosì deciso il 5 novembre 2013 Il Consigliere relatore Il Presi. Ate condotta contestata , tale da non poter legittimare un giudizio di attenuazione