Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16549 del 13/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16549 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCALAVINO ENRICO nato il 19/02/1971 a PALERMO

avverso l’ordinanza del 30/06/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Felicetta MARINELLI che ha concluso per
l’annullamento con rinvio.

Data Udienza: 13/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Palermo
ha accolto limitatamente ai periodi di detenzione dal 5 ottobre 2007 alle 15
gennaio 2008, dal 5 settembre 2008 al 20 novembre 2008, dal 19 gennaio 2009
al 29 novembre 2009 il reclamo ex art. 35-ter ord. pen. proposto nell’interesse
di Enrico SCALAVINO avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di

2. Ricorre Enrico SCALAVINO, a mezzo del difensore avv. Domenico La
Blasca, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata con riguardo al
periodo di detenzione dal 29 novembre 2009 al 30 giugno 2017, contestando la
mancata detrazione del letto singolo dallo spazio fruibile, dovendosi intendere il
medesimo quale possibilità di deambulare, facendo anche riferimento a una
decisione assunta dal Magistrato di sorveglianza di Palermo nei confronti di altro
detenuto che si trovava ristretto insieme al ricorrente, nonché ad un errore
materiale nella determinazione degli spazi effettuata dall’amministrazione nel
prospetto trasmesso al Tribunale di sorveglianza.

3. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato poiché il Tribunale di
sorveglianza di Palermo ha correttamente applicato i principi di diritto enunciati
da questa Corte di legittimità con specifico riferimento alla necessità di detrarre
dallo spazio fruibile, oltre agli arredi fissi e al bagno, anche il letto a castello,
dovendosi invece fare rientrare nel concetto di spazio fruibile quello soprastante
il letto singolo, sicché la superficie dal medesimo occupata non deve essere
detratta dalla superficie disponibile (Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016 dep. 2017,
Morello, Rv. 269514).
Sono in proposito inconferenti le argomentazioni concernenti un diverso
provvedimento giudiziario assunto nel giudizio di merito nei confronti di un
diverso soggetto.
Deve, infine, escludersi che sia contenuto un errore materiale nella
determinazione dello spazio disponibile nel prospetto predisposto
dall’Amministrazione e trasmesso al Tribunale di sorveglianza poiché in esso si fa
chiaro riferimento allo «spazio calpestabile pro capite al netto del bagno, dei letti
e degli arredi fissi» e allo «spazio pro capite al netto del bagno, dell’ingombro dei
letti a castello e degli arredi fissi», così dandosi espressa valorizzazione alle
differenti caratteristiche del letto installato nella cella.

2

Palermo del 7 marzo 2016, rigettando nel resto l’impugnazione.

3.1. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

processuali.
Così deciso il 13 marzo 2018.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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